Contratto stipulato per sé o per persona da nominare. Difettosità della dichiarazione di nomina: legittimazione attiva a far valere il relativo vizio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28394 del 28 novembre 2017)
In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d'ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall'altro contraente.