Cassazione Civile 15355/2001: Trascrizione della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte su di una scrittura privata ed effetti

Per effetto dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte su di una scrittura privata, l'attore acquista il diritto (rectius, il potere) di rendere definitivi, attraverso la trascrizione del suo titolo, gli effetti prenotativi ricollegabili alla trascrizione della domanda. L'esercizio di tale potere, non essendo per esso previsto un termine, deve ritenersi soggetto, in base al principio generale della caducità di tutte le situazioni giuridiche soggettive per le quali non sia espressamente disposto il contrario, ad un limite temporale che, in via analogica, deve essere individuato in quello, decennale - e di carattere generale - di cui all'art. 2946 cod. civ..

Commento

La pronunzia esplora una questione inusuale. Una volta emanata la sentenza di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte ad un contratto che assuma in considerazione diritti reali immobiliari, diviene praticabile la trascrizione della medesima, consolidandosi gli effetti meramente "prenotativi" della precedente trascrizione della domanda giudiziale. Cosa accade se la parte vittoriosa non da corso all'adempimento pubblicitario? In difetto di speciali indicazioni di legge la S.C. ha statuito che il relativo diritto sia soggetto al termine prescrizionale ordinario decennale.

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