Agevolazioni "prima casa" e forza maggiore. L'inquilino che non si riesce a sfrattare impedisce all'acquirente di trasferire la residenza. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 25437 del 17 dicembre 2015)

Il mancato trasferimento, entro il termine di legge, della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile per il cui acquisto si è usufruito dei benefici prima casa, non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora l'evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto. (Nella specie l'anzidetta causa di forza maggiore è stata correttamente ritenuta integrata dagli ostacoli frapposti dall'inquilino all'esecuzione per il rilascio dell'immobile).

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai controverso è il sindacato delle ipotesi che vengono a configurare "forza maggiore" per chi, avendo acquistato la propria "prima casa" non riesca ad ivi trasferire la propria residenza entro il termine di diciotto mesi previsto dalla normativa vigente. Cosa dire del mancato rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino sfrattato? Per la sentenza in esame (avente ad oggetto un'ipotesi in cui il conduttore dell'appartamento aveva opposto "resistenza passiva" allo sfratto, dichiarandosi "intrasportabile") la risposta è nel senso che costituisca esimente, ma l'opinione non è pacifica: cfr. a tal riguardo la successiva Cass. civile, sez. V del 2016/13346.

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