Agevolazioni prima casa e computo della superficie ai fini della qualifica come "abitazioni di lusso" (CTR Roma, Sez. IX, sent. n. 7513 dell’11 dicembre 2014)

Gli artt. 5 e 6 del Dm 2 agosto 1969 definiscono criteri dimensionali utili a individuare le abitazioni di lusso. Tali norme escludono dalle superfici computabili “i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina. Ne consegue che, per poter escludere dal computo il piano seminterrato, il contribuente deve dimostrare che esso sia interamente occupato da cantine e autorimessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia sul tema dei limiti dimensionali dell'unità immobiliare ai fini della fruizione delle agevolazioni "prima casa".
Secondo la pronunzia in esame spetterebbe all'acquirente che ha invocato le agevolazioni dar conto, ai fini del computo delle superfici, che l'intero piano interrato è concretamente occupato da cantine e rimesse (le cui superfici non sono computabili ai fini di verificare il superamento dei limiti dimensionali che fanno scattare la qualificazione dell'immobile come "di lusso").
Insomma: se il contribuente non riesce a dimostrare in maniera positiva che tale piano consta solo ed esclusivamente di rimesse e locali cantina, la superficie dello stesso si computa in quella abitabile e se quella totale viene ad eccedere i 240 metri quadrati, addio agevolazioni.

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