Agevolazioni prima casa e accorpamento di plurime unità immobiliari. (Cass. Civ., Sez. VI-V, ord. n. 21614 del 7 ottobre 2020)

Dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell'"accorpamento" di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76) è rispettato se il contribuente realizza l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata. Il concreto accorpamento delle unità immobiliari funzionale alla realizzazione dell'unica abitazione principale del contribuente costituisce evento che rileva in via esclusiva (pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale) e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto se si procede ad acquisire una unità immobiliare attigua a quella già posseduta con l'intenzione di procedere alla fusione allo scopo di formare un unico appartamento, è eccezionalmente possibile fruire delle agevolazioni "prima casa". Ciò premesso, nella fattispecie viene in considerazione l'aspetto cronologico del tempo massimo a disposizione per provvedere alla detta unificazione. La pronunzia fa riferimento al termine triennale decadenziale, pari a quello spettante all'AE per esercitare i poteri di accertamento. Ebbene: entro tale termine occorre che il contribuente abbia provveduto a realizzare l'effettiva unificazione delle unità immobiliari. A tal scopo giova qualsiasi prova, non dovendo indispensabilmente essere eseguito il nuovo accatastamento mediante presentazione di una scheda che rifletta la nuova situazione dell'immobile.

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