Agevolazioni "prima casa". Decadenza a cagione di alienazione effettuata prima del quinquennio. Insufficienza della susseguente mera prenotazione di alloggio in cooperativa, ancorché infrannuale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5353 del 27 febbraio 2020)

La decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, non è evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, il contribuente medesimo proceda al conseguimento della sola prenotazione di un alloggio mediante subentro ad altro socio di una cooperativa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è sufficiente effettuare una mera prenotazione di alloggio in cooperativa, anche se entro l'anno a far tempo dall'alienazione della propria "prima casa" intervenuta prima dei cinque anni previsti dalla legge in tema di decadenza dalle agevolazioni fruite in sede di acquisto: questa è la (del tutto condivisibile) decisione della S.C., assunta in una fattispecie nella quale il venditore della "prima casa" intendeva subentrare nei diritti di un soggetto che già aveva effettuato una precedente prenotazione.

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