Agevolazioni "prima casa". Appartamento locato a terzi in forza di contratto superiore a diciotto mesi. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3095, 1 febbraio 2019)

Chi acquista l’immobile e non ne prende possesso perché l’inquilino non lo libera perde le agevolazioni sulla prima casa. Ciò soprattutto nel caso in cui al rogito non si sia accorto che il contratto di locazione era superiore ai diciotto mesi e dunque non era transitorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione il sindacato sulla "forza maggiore" quale esimente in relazione alla perdita delle agevolazioni "prima casa" invocate dall'acquirente in sede di acquisto di un appartamento locato a terzi che non era stato liberato nei diciotto mesi successivi alla stipula dell'atto di acquisto.
Non è però invocabile la predetta causa di giustificazione, essendo del tutto prevedibile che l'inquilino non provvedesse a liberare lo stabile nel predetto termine onde consentire all'acquirente di assumervi la propria residenza. In senso analogo, cfr. Cass. civile, sez. V 2014 n. 13177.

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