Agevolazioni prima casa: spettano al proprietario che ne abbia già fruito, ma che non abbia la disponibilità per essere assegnata al coniuge affidatario della prole? (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 27088 del 14 settembre 2022)

In tema di agevolazioni "prima casa", il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non conta, ai fini di poter fruire della agevolazioni "prima casa", la circostanza di non avere la disponibilità in concreto di un immobile da adibire a propria abitazione principale quando si sia comunque titolari di un'abitazione il cui godimento sia stato perso dal titolare per essere stato assegnato al coniuge in sede di separazione o divorzio. Questa è la decisione della S.C. che ha negato la fruizione del detto beneficio a chi, avendone precedentemente goduto, era stato privato della materiale disponibilità dell'immobile in quanto assegnato al coniuge affidatario della prole.

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