Acquisto "prima casa" e mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi: in ogni caso il contribuente decade dalle agevolazioni senza che abbia rilevanza la "forza maggiore", cioè il sopraggiungere di circostanze imprevedibili ed imprevenibili. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2616 del 10 febbraio 2016)
Il termine perentorio di diciotto mesi fissato, a pena di decadenza, per il trasferimento di residenza, ai fini della conservazione dell'agevolazione fiscale, non tollera alcuna giustificazione in quanto il trasferimento è onere che conforma un potere dell'acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all'acquirente.