Acquisto di abitazione principale all'estero senza aver precedentemente alienato la "prima casa" comunque poi venduta prima del quinquennio. Decadenza dalle agevolazioni "prima casa". (CTR Roma, Sez. XII, sent. n. 9834 del 30 dicembre 2016)

Non può beneficiare dell'agevolazione fiscale sulla prima casa il contribuente che acquista un immobile all'estero senza prima aver effettuato la vendita del cespite agevolato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico la contribuente, che aveva acquistato in Italia nel 2006 un immobile fruendo delle agevolazioni "prima casa" procedeva nel 2010 ad acquistare all'estero ulteriore immobile da adibire ad abitazione principale, dopo circa tre mesi da tale acquisto vendendo l'appartamento già acquistato nel 2006 in Italia fruendo dei predetti benefici. Il vero nodo è costituito dalla alienazione prima del quinquennio dell'immobile acquistato con le agevolazioni: l'unica possibilità per evitare la decadenza è quello di acquistare entro un anno dalla alienazione (e non prima di detta alienazione, come nella fattispecie) nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.

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