Agevolazioni "prima casa": le dichiarazioni di legge devono essere rese da entrambi i coniugi in comunione legale dei beni. Intervento in atto di uno soltanto dei coniugi: conseguenze giuridiche. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 14326 del 5 giugno 2018)

Il godimento delle agevolazioni fiscali prima casa, a norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R n. 131 del 1986, nota II bis, lett. b) e c), presuppone che l'acquirente, in seno all'atto di acquisto, dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale. La circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta, di talché nel caso di acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma anche, quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è connotata da una propria logica formale che non fa una grinza. Il sillogismo è banale: a) la fruizione della agevolazioni è subordinata all'effettuazione di una serie di dichiarazioni da parte dell'acquirente (relativamente alla propria residenza, alla impossidenza di abitazioni già acquistate con agevolazioni, etc.); b) l'acquisto di uno solo dei coniugi in comunione legale dei beni profitta ex art. 177 lettera a) automaticamente a favore dell'altro coniuge, ancorché non presente all'atto; c) l'assenza della dichiarazione del coniuge coacquirente, non presente in sede di acquisto, è ostativa rispetto alla fruizione delle agevolazioni. Lecito domandarsi da un lato perché il professionista incaricato della stipula non abbia messo sull'avviso l'acquirente, dall'altro perché i competenti organi dello Stato non emanino disposizioni normative connotate da un ordinario tenore di comprensibilità.

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