Tempo e luogo di apertura della successione



Le coordinate spazio-temporali che scandiscono l'apertura della successione a causa di morte vengono fornite dall'art. 456 cod.civ. , a mente del quale "la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto" nota1. Il riferimento spaziale, coniugato con quello della cittadinanza del de cuius, appare sempre più rilevante con riferimento al tema della c.d. successioni transnazionali. A tal riguardo è il caso di osservare come sia addirittura possibile che abbiano luogo, dal punto di vista sostanziale, due distinti fenomeni successori, ciascuno dei quali regolato dall'ordinamento giuridico di riferimento (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 2867/2021).

La prima questione che si pone dal punto di vista logico è quella di determinare con esattezza quando una persona fisica può essere definita "morta" fisiologicamente e giuridicamente. Soprattutto da quest'ultimo punto di vista è il caso di rammentare come l'accertamento della cessazione della vita non è praticabile in un soggetto di cui non si rinvenga il corpo. Questi temi saranno oggetto di specifica disamina sotto il profilo della disciplina introdotta con la Legge 578/93 e delle ulteriori disposizioni dettate in relazione alla possibilità di procedere ad espianti di organi, sia della dichiarazione di morte presunta (art. 58 cod.civ.). Notevole rilevanza riveste anche l'esatta determinazione del succedersi cronologico di una pluralità di eventi mortali: la disciplina della commorienza di cui all'art.4 cod.civ. sarà parimenti oggetto di un separato esame.

La determinazione del tempo di apertura della successione riveste notevole importanza: si pensi non soltanto all'individuazione della legge applicabile nell'ipotesi di sopraggiunte modificazioni della disciplina normativa, ma anche ad una serie di situazioni riferibili alla persona del chiamato ed alla sorte dell'eredità. Così a far tempo dall'apertura della successione il chiamato può esercitare i poteri di cui all'art. 460 cod.civ., decorre il termine prescrizionale decennale per accettare (art.480 cod.civ.), nonchè quello per poter redigere l'inventario (art.485 cod. civ.). Il valore dei cespiti appartenenti all'asse ereditario ai fini della collazione per imputazione (art.747 cod.civ.) ed allo scopo di operare la riunione fittizia onde verificare l'entità della porzione disponibile (art.556 cod.civ.) è parimenti ancorato al riferimento temporale costituito dal momento in cui si può considerare aperta la successione nota2 .

Per quanto attiene al riferimento spaziale (processualmente rilevante anche ai fini della determinazione del foro competente ai sensi dell'art. 22 c.p.c.) si confronti l'art. 484 cod.civ., ai sensi del quale l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, dichiarazione che viene successivamente inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Analogamente, ex art. 485 cod.civ., la competenza in ordine alla concessione di una proroga per l'ultimazione dell'inventario è incardinata presso il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. L'art. 747 c.p.c., prescrive inoltre che l'autorizzazione a vendere beni ereditari (tali dovendosi qualificare quei beni che non abbiano perso la propria qualifica ereditaria per essere definitivamente acquisiti al patrimonio dell'erede) si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Da ultimo si rammenti che la rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del mandamento in cui si è aperta la successione, e deve essere inserita nel registro delle successioni tenuto presso lo stesso organo giudiziario (art.519 cod.civ.) nota3.

Note

nota1

La norma appare reiterativa dell'analoga disposizione, art. 923 del previgente codice civile del 1865.
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nota2

Cfr. Rescigno, La successione a titolo universale e particolare, in Successioni e donazioni, vol. I, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p. 18.
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nota3

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 31 e Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol. II, Milano, 2002, p. 189.
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Bibliografia

  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • RESCIGNO, Successioni e donazioni, Padova, I, 1994

Prassi collegate

  • Circolare N. 17/E, Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo, novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
  • Quesito n. 1034-2014/T, Presentazione di due distinte dichiarazioni di successione da parte di due eredi testamentari
  • Quesito n. 39-2015/T, Requisiti per le agevolazioni prima casa in tema di successioni e donazioni e imposte ipotecaria e catastale

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