I soggetti legittimati all'acquisto dell'eredità



Affinchè un soggetto abbia la possibilità di efficacemente compiere un atto di accettazione d'eredità occorre che sussista a di lui favore la delazione ereditaria: in altri termini bisogna che egli possa essere definito come chiamato all'eredità. Come è noto la locuzione "delazione" utilizzata nella titolazione dell'art. 457 cod.civ. evidenzia proprio l'offerta dell'eredità ad un soggetto che nel tempo antecedente l'acquisto della stessa è definibile appunto in chiave di "chiamato" (cfr. il modo di disporre dell'art.460 cod.civ. che tratta dei poteri riservati a chi si trovi in questa situazione) nota1 . Questa offerta può essere respinta (rinunzia all'eredità: cfr. art.519 cod.civ. ), ignorata (fino al momento, salvi i casi di accettazione c.d. presunta, in cui il diritto di accettare potrà dirsi estinto per decorrenza del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 480 cod.civ. ), infine accolta, per l'appunto in forza del compimento di un atto di accettazione (art.459 cod.civ. ) espressa (art.475 cod.civ. ) o tacita (art.476 cod.civ. ) nota2 .

In definitiva, chi può conseguire la qualità di erede? A questo proposito si può distinguere tra coloro che hanno la possibilità di adire l'eredità immediatamente, vale a dire non appena aperta la successione e coloro la cui legittimazione interviene in un tempo successivo. In relazione ad ambedue le categorie è inoltre dato di poter distinguere tra soggetti forniti di una legittimazione in proprio e soggetti legittimati in via sostitutiva, in esercizio cioè di poteri derivanti dalla legge (rappresentanza legale, gestione di affari altrui, curatela fallimentare) o dalla volontà privata (rappresentanza volontaria).

Note

nota1

Occorre al proposito porre una precisazione terminologica: il legislatore ha indifferentemente utilizzato il termine "chiamato" per designare tanto il c.d. "vocato", cioè il soggetto a favore del quale si apre la successione, quanto il c.d. "delato", cioè il soggetto a cui concretamente viene offerta la successione, attribuendogli il diritto di accettare o di rifiutare. Si dice (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.65) anche che la vocazione indica l'aspetto soggettivo (l'individuazione di coloro che potranno succedere), mentre la delazione indica l'aspetto oggettivo, intesa come il complesso dei diritti nascenti per effetto dell'apertura della successione del de cuius. La delazione presuppone una precedente vocazione. Ne segue che, sebbene nella maggioranza dei casi i due fenomeni abbiano luogo contemporaneamente, ben potrebbe accadere che un soggetto sia immediatamente vocato, ma sia qualificabile come delato (e dunque possa accettare) solo in un momento successivo. Tipico esempio è l'istituzione sotto condizione sospensiva, ove il diritto di accettare, cioè la delazione, viene in essere solo al verificarsi dell'evento condizionale. Nonostante questa duplicità di significati del termine "chiamato" effettuata dal legislatore è comunque chiaro che i poteri di cui all'art.460 cod.civ. apri si riferiscono propriamente al delato, inteso come colui che può accettare, e che la delazione presuppone, come logico antecedente, la vocazione.
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nota2

E' appena il caso di riferire che anche le ipotesi di accettazione c.d. presunta di cui al II e III comma dell'art.485 , nonchè dell'art.527 cod.civ. (definite in chiave di acquisto dell'eredità senza che si faccia luogo ad accettazione) richiedono l'attualità della delazione. Qualora il chiamato in subordine sottraesse i beni ereditari non diventerebbe erede, dovendo piuttosto rispondere civilmente e penalmente di siffatta condotta.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983

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