Tutela dei vocati alla successione



Quale rilevanza possiede la qualità di vocato o di istituito che dir si voglia? Al riguardo l'ordinamento appronta una serie di strumenti di protezione, funzionali al mantenimento della possibilità che la designazione si concreti in una delazione effettiva.

Vengono in considerazione una serie di cautele che rinvengono ambientazione sotto il titolo IV del libro IV del codice di rito, dedicato ai procedimenti speciali relativi all'apertura della successione, quali la richiesta di apposizione e di rimozione di sigilli ai sensi degli artt. 753, n. 2, c.p.c. e del II comma art. 763 c.p.c. , la richiesta di formazione dell'inventario ex II comma art. 769 c.p.c.. Detti provvedimenti possono infatti essere assunti in esito a richiesta avanzata da " coloro che possono avere diritto alla successione" (art. 753, n.2, c.p.c. ). Di "persone interessate" fa invece menzione l'art. 528 cod. civ. per indicare chi può richiedere la nomina d i un curatore dell'eredità giacente nota1.

Oltre ai detti rimedi, del tutto generici, è possibile evocare forme più specifiche di tutela che riguardano in modo peculiare singole categorie di istituiti. Prima di menzionarle succintamente una avvertenza è d'obbligo: sia con riferimento agli istituiti sotto condizione sospensiva, sia per quanto attiene ai chiamati in subordine ed ai sostituiti, al di là della sicura esclusione della spettanza dei poteri di cui all'art. 460 cod.civ., è incerta la possibilità di porre in essere un atto di accettazione dell'eredità, ancorchè in via prodromica. Si darà conto della questione in sede di disamina delle varie forme di delazione. Ciò premesso, gli artt. 641 e 642 cod. civ. contemplano una modalità di amministrazione dei beni ereditari per l'ipotesi di istituzione sottoposta a condizione sospensiva. Il chiamato ulteriore d'altronde ben può domandare al giudice che sia posto al chiamato un termine entro il quale accettare ( actio interrogatoria: art. 481 cod. civ. ). Se il chiamato male gestisce il compendio ereditario sarà inoltre praticabile la via della nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528 cod. civ. ). Infine quando siano stati istituiti nascituri, l'amministrazione dei beni ereditari viene regolata dall'art.643 cod. civ. , a mente del quale essa spetta ai genitori (nell'ipotesi di già intervenuto concepimento) ovvero ai soggetti di cui agli artt. 641 e 642 cod. civ. per i concepturi.

Note

nota1

Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 191.
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Bibliografia

  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000

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