Poteri di amministrazione del chiamato



Ai sensi del II comma dell'art. 460 cod.civ. il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, avendo altresì la possibilità di domandare l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Si tratta di un'attività indifferentemente qualificabile in chiave di ordinaria o straordinaria amministrazione strettamente preordinata alla protezione dell'integrità del compendio ereditario. La ratio è chiara: nel tempo che precede il conseguimento della qualità di erede in capo a taluno dei soggetti titolari della delazione occorre preservare il patrimonio già facente capo al de cuius. Per raggiungere questo risultato la norma in considerazione enunzia espressamente tre specie di funzioni attive.

Viene anzitutto in esame l'attività di vigilanza, che consiste nella attenta osservazione dei rischi connessi alla situazione di fatto o di diritto ai quali possono essere soggetti i cespiti ereditari (si pensi alla presenza di estranei che vengano ad instaurare una situazione possessoria sul fondo non recintato; alla rovina di un fabbricato pericolante). Prima ancora che vigilare il chiamato dovrà, se di ciò si palesi la necessità, compiere gli accertamenti del caso relativamente alla consistenza del patrimonio ereditario, soprattutto quando di esso facciano parte cespiti complessi (es.: aziende). Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari il compimento dell'inventario entro i termini di cui al II comma dell'art. 485 cod.civ. è condizione per non essere considerato erede puro e semplice nota1 .

L'attività di conservazione si sostanzia nell'adozione concreta di tutte quelle condotte volte a preservare l'integrità materiale e giuridica dei beni ereditari. Nell'ambito di essa può così comprendersi la condotta fattuale consistente nella sistemazione di un muro pericolante, come la condotta giuridica che si concreta nell'invio di un atto giudiziale volto a interrompere un termine prescrizionale, nella richiesta di un sequestro conservativo dei beni di un debitore del de cuius, etc. nota2 .

Sempre ad una funzione latu sensu conservativa deve essere condotta l'attività di amministrazione (tuttavia ulteriormente connotata dalla temporaneità) che la lettera dell'art. 460 cod.civ. pone in aggiunta rispetto alle altre. Così il chiamato potrà porre in essere tutti quegli atti di ordinaria o anche di straordinaria amministrazione che siano finalizzati al mantenimento della consistenza e della produttività del compendio ereditario e che si palesino non differibili. Non vengono in esame soltanto i comportamenti materiali quali ad esempio la raccolta dei frutti del fondo, la manutenzione degli attrezzi facenti parte di una azienda, bensì anche la riscossione di canoni di locazione, il pagamento di debiti scaduti, di stipendi, etc. nota3 .

La straordinaria amministrazione pone questioni più articolate che verranno assunte in esame partitamente.

Note

nota1

Natoli, L'amministrazionenel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.I, Milano, 1969, p.159.
top1

nota2

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.92.
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nota3

Palazzo, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.239 e Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.153.
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 85-2015/I, Morte dell’unico socio e amministratore di s.r.l. e provvedimenti assembleari

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