La richiesta del possesso della cosa legata



Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 649 cod.civ. il legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

Per comprendere la portata della disposizione occorre rammentare che, per effetto dell'apertura della successione, l'erede succede automaticamente nel possesso al de cuius. Il principio è chiaramente enunciato dall'art.1146 cod.civ., a mente del quale "il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione" ed è fondamentalmente anticipato dall'art.460 cod.civ., che attribuisce la tutela possessoria addirittura al semplice chiamato. Con riferimento alla persona del legatario è al più configurabile il fenomeno della accessione nel possesso già spettante all'ereditando (Cass.Civ. Sez.II, 128/77).

Ecco spiegato il motivo del modo di disporre della norma in considerazione, che scioglie il potenziale equivoco che potrebbe instaurarsi a cagione di un ipotizzabile contrasto tra essa (che sancisce l'effetto acquisitivo immediato del legato) e quelle di cui sopra, incondizionatamente attributive del possesso all'erede nota1. In aggiunta è stato rilevato come la richiesta avanzata dal legatario valga in un certo senso a rendere stabile l'acquisto operato dal medesimo, eliminandone la precarietà collegata alla possibilità di farvi rinunzia nota2. Invero questa opinione non appare esente da critica: al fine di poterla accogliere occorrerebbe domandarsi se al legatario che abbia fatto domanda di essere immesso nel possesso della cosa oggetto del lascito sia preclusa una successiva rinunzia ( rectius : rifiuto). Non sembra al riguardo potersi negare una tale possibilità, ferma restando la responsabilità del legatario per gli eventuali danni scaturenti dalla propria condotta illegittima.

La richiesta del possesso in parola è necessaria quand'anche il legatario si trovasse già nella detenzione della cosa legata (es.: Tizio ha le chiavi di un appartamento locatogli da Caio che, morendo, ne fa legato al predetto conduttore) ed addirittura nell'ipotesi in cui il beneficiario del lascito potesse già essere qualificato possessore (si pensi, relativamente all'esempio che
precede, a Tizio quale usufruttuario del detto appartamento) nota3. Giova al riguardo precisare che il possesso a titolo di proprietario si differenzia dal possesso a titolo di usufruttuario (o di titolare di altro diritto reale). Da qui la necessità che l'erede onerato provveda alla detta immissione, la cui materialità, nelle esemplificazioni fatte, si ridurrà di fatto alla semplice prestazione del consenso alla definitività del passaggio della disponibilità del bene in capo al legatario, magari risultante da semplice scambio epistolare. Si potrebbe invero fare un'eccezione: cosa dire infatti per Tizio, già usufruttuario a tempo dell'appartamento al quale Caio, morendo, abbia legato l'usufrutto vitalizio dello stesso bene? In effetti nell'ipotesi svolta l'omogeneità del titolo del possesso potrebbe invero renderne superflua la richiesta all'onerato.

A chi va rivolta la richiesta del possesso? Al soggetto onerato del legato (sia questo erede o a propria volta legatario). Se più siano gli onerati essa dovrà venire indirizzata a tutti. Se, giacente l'eredità, fosse stato nominato un curatore, a costui dovrebbe rivolgersi il legatario; altrettanto è dirsi qualora fosse stato nominato un esecutore testamentario.

V'è un termine entro il quale il legatario deve domandare il possesso all'onerato? La risposta è negativa, sia pure nei limiti in cui non confligge con l'instaurazione di situazioni possessorie atte a condurre ad un acquisto per usucapione della cosa legata. Occorre partire dal principio secondo il quale il legato viene acquisito dal beneficiario immediatamente, senza bisogno di accettazione. Soggetto a prescrizione è, caso mai, il diritto di rinunziare ( rectius : rifiutare) il legato stesso.
Dunque l'inerzia del legatario potrà tutt'al più condurre all'impossibilità per costui di respingere il contenuto attivo della disposizione a suo favore, ferma rimanendo l'efficacia acquisitiva predetta. E' tuttavia palese come nel tempo possano crearsi situazioni di fatto tali da rendere possibile un acquisto per usucapione (es.: l'erede Tizio vende e consegna a Sempronio il gioiello che era stato invece legato a Caio, il quale non si è fatto vivo per anni dopo l'apertura della successione). La stessa cosa non vale se il bene si trova ancora nella disponibilità dell'erede, al quale il possesso della cosa legata potrà sempre essere domandato dal legatario.
Se dunque il legato ha ad oggetto un diritto non soggetto a prescrizione (come il diritto di proprietà su di un bene) il beneficato non perde mai la possibilità di domandare la consegna della cosa a chi la detenga, quantomeno fino al momento in cui non si possa dire che abbia perduto il diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 24751/13; Cass.Civ. Sez.II, 5982/1993; cfr. anche Cass.Civ. Sez.II, 5049/78 ).

Nel tempo che precede la richiesta in discorso il legatario (salvo che possa disporre ad altro titolo della cosa oggetto del lascito) non può legittimamente fruire di quanto disposto a suo favore. Qualora egli se ne appropriasse in difetto del necessario consenso dell'onerato, quest'ultimo ben potrebbe agire mediante l'azione di reintegrazione o spoglio.

Note

nota1

Cfr. Cicu, Testamento, Milano, 1951, pp.232 e ss.; Bianca, Diritto civile, vo.II, Milano, 1985, p.604. Nel senso invece che il disposto si riallacci all'esigenza per l'erede di ritenere quanto oggetto della disposizione a titolo particolare in attesa di acclarare la validità della stessa (ovvero la non contrarietà di essa rispetto al principio di cui all'art.549 cod.civ.), si veda D'Avanzo, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941, p.905.
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nota2

Così Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.29.
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nota3

In questo senso Masi, op.cit., p.31; contra : Bianca, op.cit. p.604.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

Prassi collegate

  • Quesito n. 263-2014/A, Germania – successioni: legato di immobile sito in Italia

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