Quando la condizione giuridica di chiamato all'eredità ha termine?
Questo esito è anzitutto collegato alla assunzione della qualità di erede che si verifica con l'accettazione, intervenuta in una qualsiasi delle modalità previste dalla legge nota1. Così tanto il chiamato possessore quanto il chiamato che non si trova nel possesso dei beni ereditari potranno fare accettazione espressa dell'eredità (
art.475 cod.civ.). Ancora entrambi potranno porre in essere un atto che importa accettazione tacita (
art.476 cod.civ.) ovvero incorrere nella perdita del beneficio dell'inventario nelle ipotesi di cui al II comma dell'
art.485 cod.civ. (per il chiamato possessore: accettazione c.d. presunta o, per chi segua altra impostazione teorica, acquisto senza accettazione) o di cui all'
art.488 cod.civ. (per il chiamato non possessore al quale fosse stato assegnato un termine per accettare ai sensi dell'
art.481 cod.civ. ).
Evento simmetricamente opposto all'accettazione, a questa accomunato dal punto di vista dell'efficacia terminativa della qualifica di chiamato, è la
rinunzia all'eredità. In conseguenza di essa la chiamata ereditaria, tanto nell'ipotesi in cui il delato si trovi nel possesso, quanto nel caso in cui egli non abbia la disponibilità dei beni ereditari, viene retroattivamente eliminata (
art.521 cod.civ.) devolvendosi in favore dei chiamati in subordine, i quali assumeranno a propria volta la qualità di chiamati ai sensi dell'
art.460 cod.civ.
nota2 .
Da ultimo occorre chiarire che l'eventuale nomina del curatore dell'eredità giacente (
art.528 cod.civ.), possibile unicamente quando il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditari, non determina la cessazione della vocazione in favore del chiamato, il quale tuttavia non potrà ulteriormente esercitare i poteri di amministrazione che il III comma dell'
art.460 cod.civ. gli attribuisce indipendentemente dalla materiale disponibilità dei beni ereditari
nota3 .
Note
nota1
Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.178.
top1 nota2
Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.34.
top2 nota3
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.87.
top3 Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
- SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994