L'art.
78 D. Lgs. 206/05 (c.d. Codice del consumo, come novellato per effetto dell'entrata in vigore del Codice del Turismo di cui al D.Lgs.
79 del 2011) prevede espressamente il carattere imperativo delle disposizioni al capo I del titolo IV afferenti ai contratti di multiproprietà ed a quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo periodo nonchè quelli di rivendita e di scambio. Sono conseguentemente
nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore, vale a dire ai diritti alle informazioni, con speciale riferimento a quelle precontrattuali (artt.
71 e
72), al diritto alla garanzia fidejussoria (cfr. l'art.
72-bis), al diritto di recesso (artt.
73 e
74), alla risoluzione dei contratti collegati (art
77). Tali elementi, assistiti dalla causa di nullità in parola, vengono a configurare un vero e proprio contenuto vincolato del contratto.