Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 71


INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
(L’originario Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 81, è stato così sostituito, con l’attuale Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 81-bis, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 71"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti