Prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturente da illecito penale. Effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 32069 del 12 dicembre 2024)

Se il fatto illecito considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di truffa, rilevando che il danneggiato non si era costituito parte civile e, dunque, la mera pendenza del processo penale non spiegava efficacia sospensiva del corso della prescrizione, il quale non era stato validamente interrotto da altri atti idonei)

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento scaturente dall'illecito extracontrattuale è quinquennale (art. 2947 cod. civ. ). Ai sensi dell'ultimo comma della norma, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all' azione civile. Ciò premesso, il tema evocato dalla pronuncia in esame era quello del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. Esso infatti decorre dalla data in cui la pronunzia in sede penale è passata in giudicato, ma ad una precisa condizione: deve esservi stata infatti o costituzione di parte civile nel procedimento penale, fatto salvo il caso in cui siano stati posti in essere atti interruttivi del termine prescrizionale.

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