Cass. Civ., Sez. Unite, n. 27337/2008. Termine prescrizionale nell'azione civile risarcitoria, illecito penale e improcedibilità per difetto di querela.

Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori nonchè con i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto -reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dall'art. 2947, comma III, c.c. non consente la differente interpretazione per la quale tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.


Commento

Le S.U. chiariscono la portata del III comma dell'art. 2947 cod.civ. stabilendo che la procedibilità del reato nulla abbia a che fare con il mantenimento del termine prescrizionale nei limiti dell'ordinaria quinquennalità conseguente alla estinzione del reato ovvero all'intervento della pronunzia penale irrevocabile. Sarà pertanto ben possibile che il giudice civile accerti, sia pure nei limiti della propria cognizione, gli estremi del fatto di reato, ancorché improcedibile per difetto di querela, allo scopo di estendere il termine prescrizionale fino a quello previsto dalla legge per il reato.

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