Codice Civile art. 518


SEPARAZIONE RIGUARDO AGLI IMMOBILI

1. Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d' ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l' iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L' iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell' erede, se è conosciuto, e dichiarando che l' iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
2. Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l' erede o il legatario, anche se anteriori.
3. Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.

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