Separazione dei beni immobili



Ai sensi dell'art. 518 cod.civ. la separazione degli immobili e dei beni mobili registrati si attua mediante iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. Viene al riguardo in considerazione un sistema pubblicitario analogo, quanto alle modalità di effettuazione, a quello previsto in materia ipotecaria (non a caso richiamata quanto alla normativa dall'ultimo comma dell'articolo in parola): prosegue il II comma della norma stabilendo che l'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.

Non è invece indispensabile, a differenza delle ipoteche, esibire il titolo nota1. Parimenti diversa si palesa l'indifferenza della priorità cronologica di ciascuna iscrizione effettuata a titolo di separazione: tutte queste prendono infatti lo stesso grado, vale a dire quello della prima, anche se eseguite in tempi diversi nota2. Dispone il III comma della norma in esame che le iscrizioni in esame prevalgono in blocco sulle altre trascrizioni e sulle iscrizioni ipotecarie effettuate ad altro titolo contro l'erede o il legatario anche se eseguite in tempo precedente. Dunque la prelazione non si esplica in riferimento alle trascrizioni ed alle iscrizioni prese nei confronti del defunto (o, il che è equivalente, quelle effettuate contro erede o legatario, ma sulla scorta di un titolo contro il de cuius ). Questa conclusione è conforme a logica: la separazione infatti mira semplicemente ad evitare che i creditori del de cuius possano subire il concorso dei creditori dei successori di costui, non già a munire il credito di una causa di prelazione relativamente ai concorrenti diritti di altri soggetti nei confronti del medesimo debitore defunto nota3.

Note

nota1

E' sufficiente la mera dichiarazione che la trascrizione viene richiesta ai fini della separazione. Ciò impedisce qualsiasi sindacato da parte del Conservatore relativamente al diritto del creditore ed all'importo del credito. Secondo un'opinione che merita di essere segnalata, tuttavia sarà praticabile un'azione intesa ad ottenere la riduzione dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2872 cod.civ., quando non addirittura la cancellazione della medesima a cagione dell'insussistenza del credito a mente degli artt. 2884 cod.civ. , 54 disp.att. cod.civ. (Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale , in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.533).
top1

nota2

Dubbi sono sorti circa la valenza dell'espressione della legge, laddove fa riferimento alla prima delle iscrizioni a titolo di separazione. Secondo un'opinione (Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.67) gli effetti dell'istituto si produrrebbero comunque retroattivamente, a far tempo cioè dal momento dell'apertura della successione. In senso contrario si esprime chi conferisce importanza al dato letterale che, come detto, menziona testualmente il grado della prima tra le iscrizioni (Grosso-Burdese, op.cit., p. 534).
top2

nota3

Per la trascrizioni e le iscrizioni prese nei confronti del de cuius, in mancanza di una disciplina diversa, debbono applicarsi le normali regole vigenti in tema di pubblicità degli atti: Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.430 e Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.344.
top3

Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Separazione dei beni immobili"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti