Cass. Civ., Sez. V, n. 8195 del 11 aprile 2011. La base imponibile dell' imposta di successione va calcolata al netto dei legati

In tema di imposta di successione, la base imponibile è costituita dal valore netto dell'asse che, come si evince dall'art. 8, comma III, d.lgs. n. 346/1990, è determinato al netto dei legati, quali sono, ai sensi dell'art. 588 c.c., le disposizioni testamentarie attributive di beni determinati, ancorché soltanto per quantità come il denaro (legati pecuniari) i quali, non essendo immediatamente traslativi di un diritto ereditario, sebbene conferiscano al legatario un diritto di credito nei confronti dell'onerato, non costituiscono una passività deducibile, categoria nella quale sono compresi i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, le spese mediche e funerarie.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il valore del legato, dal punto di vista tributario, non è assimilabile nè alla massa ereditaria (non profittando all'erede) nè ai debiti (il cui ammontare viene ad essere dedotto dal valore dell'imponibile) ai fini dell'imposta di successione che gli eredi sono tenuti a pagare.
Ciò non significa, ovviamente, che il valore dei legati vada franco da imposta: vuol dire semplicemente che questa dovrà essere autonomamente corrisposta dai legatari e non dagli eredi, non venendo a formare l'imponibile afferente alle quote ereditarie.

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