Dalla natura
meramente ricognitiva della controdichiarazione la giurisprudenza ha dedotto
l'impossibilità che la stessa possa esser posta nel nulla per mutuo consenso (Cass. Civ.,
7084/92 ).
Il problema consiste nel mettere a fuoco la consistenza stessa della controdichiarazione: essa infatti non possiede nessuna autonomia rispetto all'accordo simulatorio, del quale essa è il mero riflesso probatorio.
Il punto da apprezzare diviene allora esclusivamente quello dell'eventuale
risoluzione per mutuo consenso (art.
1372 cod.civ.)
dell'accordo simulatorio del quale la controdichiarazione costituisce la prova. A questo proposito è chiaro che l'effetto risolutorio del mutuo consenso non può mai avere una portata eliminativa del fatto storico né collidere con i diritti dei terzi, spiegando un'efficacia meramente interna tra le parti
nota1 .
Conseguentemente, qualora Tizio, simulato acquirente di un diritto, ne abbia fatto alienazione a favore di Caio non potrà a costui successivamente opporre l'eventuale risoluzione per mutuo consenso dell'accordo simulatorio (cfr. art.
1415 cod.civ.).
Note
nota1
Così Ricciuto, La simulazione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p. 1426.
top1 Bibliografia
- RICCIUTO, La simulazione, Torino, I contratti in gen., a cura di Gabrielli, II, 1999