Prelazione in materia successoria: il cosiddetto retratto successorio



Ai sensi dell'art. 732 cod.civ. il coerede che desidera alienare ad un estraneo (rispetto al fenomeno successorio: tale non sarebbe, ad esempio, colui che succede per rappresentazione, si veda Cass. Civ., Sez. II, 1987/2016) la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più di uno, la quota è assegnata a tutti in parti uguali nota1.

La norma contempla l'istituto appellato retratto successorio il quale, pur non accolto dal legislatore del 1865 in omaggio al principio della libertà delle convenzioni interprivate, venne reintrodotto nota2, sulla scorta di una tradizione risalente alla codificazione francese, nel codice del 1942 allo scopo di evitare non solo l'eccessivo frazionamento della proprietà, ma anche l'intromissione di soggetti estranei nei rapporti fra coeredi nota3.

Il diritto di prelazione in discorso consiste nella situazione giuridica soggettiva di vantaggio spettante a ciascun coerede di essere preferito nell'acquisto, per l'ipotesi in cui un altro coerede intenda alienare la propria quota nota4 . Esso specificamente non può non importare il diritto di ricevere, da parte di colui che vuole vendere, una proposta contenente le condizioni contrattuali alle quali fare eventualmente riscontro con un'accettazione, pervenendo così all'acquisizione della quota da parte del prelazionario.

Note

nota1

Si vedano, tra gli altri, Lops, Il retratto successorio: prospettive per una nuova indagine sulla interpretazione dell'art. 732 c.c., in Riv. not., 1978, pp.241 e ss.; Loi, voce Retratto (dir. vig.), in Enc. dir., pp.24 e ss..
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nota2

E' escluso che possa farsi applicazione dell'art. 732 cod.civ. per le successioni apertesi anteriormente all'entrata in vigore del codice del 1942, pur quando lo stato di comunione ereditaria permanesse dopo tale data (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5823/96 ). La disciplina dei diritti di prelazione e riscatto fra coeredi dettata dall'art. 732 del cod.civ. non trova applicazione per le successioni apertesi sotto l'impero del codice civile del 1865 (nel quale operava il principio della libera disponibilità della quota ereditaria) ancorchè lo stato di comunione si sia protratto dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice civile. In mancanza di una specifica disposizione transitoria, la suddetta norma, non essendo di ordine pubblico o di natura processuale, non possiede effetto retroattivo e non può essere applicata al coerede che in virtù del precedente regime giuridico ha acquistato il diritto senza limitazione della facoltà di disporne. Cfr. Pagano, Sull'applicabilità dell'art. 732 nuovo cod. civ. alle successioni aperte anteriormente ad esso, in Giur. it., vol. I, 1943, p.161; Lobina, Sui limiti dell'applicazione nel tempo dell'art. 732 cod. civ., in Riv. not., 1949, p.3; Talassano, Diritto di prelazione e retratto successorio, in Foro pad., vol.I, 1946, p.188.
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nota3

Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.749; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.639; Atlante, Il diritto di prelazione del coerede, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.57.
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nota4

La dottrina prevalente sostiene che il diritto di prelazione sorge solo in caso di alienazione di quota di eredità o di frazione di essa e non anche quando si trasferiscono singoli beni ereditari: Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 173; orello, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1967, p. 451 e ss.. In tal senso anche la Cassazione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4777/83 ; Cass. Civ. Sez. II, 246/85 .
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Bibliografia

  • ATLANTE, Il diritto di prelazione del coerede, Padova, Successioni e donazoioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • LOBINA, Sui limiti dell'applicazione nel tempo dell'art. 732 cod.civ., Riv.not., 1949
  • LOI, Retratto (dir.vig.), Enc.dir., XL, 1989
  • LOPS, Il retratto successorio: prospettive per una nuova indagine sulla interpretazione dell'art. 732 c.c., Riv.not., 1978
  • MORELLO, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura Scialoja Branca, 1982
  • PAGANO, Sull'applicabilità dell'art. 732 nuovo cod.civ. alle successioni aperte anteriormente ad esso, Giur.it., I, 1949
  • TALASSANO, Diritto di prelazione e retratto successorio, Foro pad., I, 1946

Documenti collegati

  • Focus 1/2016, La prelazione ereditaria: ambiti e confini della regola contenuta nell’art. 732 cc cenni e rinvii alla prelazione testamentaria

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