La cessione che sia stata effettuata dal coerede in spregio del diritto di prelazione è indubbiamente un
atto perfettamente valido ed efficace. Non può infatti sostenersi l'invalidità del medesimo, neppure sotto la specie dell'eventuale illiceità della causa
nota1.
La legge, infatti, non pone alcun divieto di vendere o di acquistare, ma si limita ad attribuire agli altri coeredi
il diritto potestativo di riscattare la quota alienata da chiunque l'abbia acquistata
nota2. L'alienazione è perciò valida e produce i suoi effetti nei confronti sia dell'alienante che dell'acquirente, fino a quando gli altri condividenti non esercitano il riscatto.
Note
nota1
Così Marinaro, in Codice civile annotato, Libro II, Torino, 1980, p. 732; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p. 752.
top1nota2
Vedi Carpino, L'acquisto coattivo dei diritti reali, Napoli, 1977, pp. 42 e ss.; Durante, voce Prelazione e riscatto. Retratto successorio, in Enc.giur.Treccani, p. 5.
top2Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- CARPINO, L’acquisto coattivo dei diritti reali, Napoli, 1977
- DURANTE, Prelazione e riscatto, III, retratto successorio, Enc. giur. Treccani
- MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato, II, 1980