Negozio atipico di trasferimento di diritti immobiliari a fronte di corrispettivo costituito in parte da prezzo, in parte da prestazioni di natura assistenziale. Quid juris per il caso di inadempimento? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 13232 del 25 maggio 2017)

L’accordo mediante il quale le parti stabiliscono la cessione di quote di piena o nuda proprietà di un bene immobile verso un corrispettivo, in parte rappresentato dalla prestazione mensile di una somma di danaro, ed in parte dalla prestazione di assistenza morale per la durata della vita del beneficiario, ha natura di contratto atipico, che si differenzia dalla rendita vitalizia in relazione agli autonomi obblighi di assistenza che lo connotano - in parte non fungibili e basati sull' intuitus personae - rispetto all'inadempimento dei quali, anche limitatamente ad un breve periodo, non è applicabile l’art. 1878 c.c., che esclude la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, ma la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
La norma di cui all’articolo 1878 cod.civ, dettata in tema di rendita vitalizia, vale per l’inadempimento dell’obbligazione relativa al pagamento della rata di corrispettivo monetario, mentre la negoziazione di cui al caso di specie, involge parallelamente anche prestazioni di facere. Ciò vale ad escluderne la operatività, rimettendo il gioco la normativa generale in materia di inadempimento delle obbligazioni. In conclusione, la natura atipica del contratto determina l’applicazione della norma più generale.

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