Cass. Civ., Sez. II, n. 10859 del 5 maggio 2010. Vitalizio alimentare e rendita vitalizia: elementi differenziali in riferimento alla disciplina della risoluzione per inadempimento.

È legittimamente configurabile, in base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., un contratto atipico di c. d. “vitalizio alimentare”, autonomo e distinto da quello, tipico e nominato, di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c.. Ciò sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, siano in effetti differenti. Nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall’art. 433 c.c.).Nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle proprie qualità personali. Ne segue che a tale negozio atipico è senz’altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'infungibilità della prestazione dedotta nel vitalizio alimentare giustifica pienamente l'opinione della dominante giurisprudenza in cui si ambienta la pronunzia in considerazione. Cfr. in senso conforme, ex multis, Cass.Civ., Sez. III, 6395/04; Cass.Civ., Sez. II, 1502/98.

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