Contratti aleatori, anomalie genetiche del sinallagma e disciplina delle sopravvenienze



Ai contratti aleatori non risultano applicabili nè la rescissione per lesione (art. 1448 cod.civ. ) nè la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1469 cod.civ. ). Non sono cioè utilizzabili i rimedi attinenti ai vizi genetici o funzionali di una causa che, soltanto in quanto contrassegnata dalla commutatività, deve essere salvaguardata nell'aspetto relativo all'equilibrio economico delle prestazioni (principio dell'equivalenza delle prestazioni).

Occorre sottoporre ad una attenta verifica la portata della differenza tra contratti commutativi ed aleatori quanto all'aspetto del programma negoziale delle parti, inteso come quell'equilibrio tra il valore economico delle prestazioni che le medesime si sono rappresentate nella fase di conclusione del contratto e quello che in concreto scaturisce dalla reale attuazione del rapporto.

Prescindendo dalla vendita, nella quale gli effetti traslativi immediati del consenso rendono scarsamente proponibile una disamina delle variazioni del valore dei beni ovvero delle prestazioni oggetto del contratto in riferimento al corrispettivo pattuito (ponendosi più che altro un problema di disciplina diacronica della sopportazione del rischio del perimento del bene: cfr. art. 1465 cod.civ. ) nota1, nei contratti commutativi questi fenomeni possiedono un autonomo rilievo quando eccedano quella che viene appellata come normale alea. Le variazioni anormali delle condizioni economiche costituenti i punti di riferimento della negoziazione sono alla base della possibilità di introdurre i rimedi dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod.civ. ) ovvero, in riferimento ad anomalie genetiche del sinallagma, della rescindibilità per lesione (art. 1448 cod.civ. ).

Quando la variazione si può dire anormale? Tutte le volte che ecceda la prevedibilità nota2: si pensi all'eccezionale ed improvvisa svalutazione di una moneta ovvero ad un terremoto che distrugga gli stabilimenti che producono un certo prodotto.

Si ponga mente allo stesso concetto in tema di contratti aleatori.

Comunemente nota3 si afferma l'irrilevanza delle sopravvenienze. Può una compagnia di assicurazioni lamentare l'eccessiva onerosità sopravvenuta con riferimento ad un contratto di assicurazione contro l'inabilità temporanea che discende da una speciale malattia, stipulato appena dieci giorni prima qualora l'assicurato abbia contratto, senza dolo né colpa, proprio il morbo oggetto di previsione? Secondo i calcoli probabilistici che costituiscono la base per la predisposizione delle tariffe e delle condizioni economiche, un determinato evento dannoso si verifica in base ad una certa percentuale di casi, in esito ad un periodo di tempo mediamente calcolato. Certamente, nell'esempio fatto, la compagnia subisce una perdita. Questa perdita viene tuttavia bilanciata nell'ambito della globalità delle stipulazioni, anzi concorrendo a formare le statistiche in base alle quali periodicamente le compagnie aggiornano le proprie condizioni economiche contrattuali.

La stessa cosa deve dirsi per il contratto di rendita vitalizia. E' evidente che le parti hanno preso in considerazione ed accettato aprioristicamente che si possa verificare sia il caso in cui il vitaliziato campi fino a 120 anni, sia quello in cui, al contrario, defunga il giorno dopo aver stipulato l'atto. Verificandosi la prima eventualità, colui che si è obbligato al versamento periodico ha concluso un pessimo affare; verificandosi il secondo caso, si può dire il contrario nota4. Quando il contratto sia stato concluso da una parte che esercita professionalmente l'attività di erogazione di rendite verso la cessione della proprietà di immobili, si può anzi dire che l'aleatorietà venga meno, in relazione al complesso delle stipulazioni, per motivi analoghi (la previsione statistica) a quelli espressi in tema di contratto di assicurazione nota5.

Che cosa dire del caso in cui venga scoperto un prodigioso rimedio medico che sia in grado di debellare la malattia ai primi sintomi di insorgenza ovvero di impedire che si manifesti? Che dire ancora dell'ipotesi in cui la genetica, in forza di una rivoluzionaria scoperta, sia in grado di assicurare un incremento medio dell'aspettativa di vita di circa venti anni per ciascun uomo?

Indubbiamente questi eventi si porrebbero come tali da far venir meno la regolarità delle previsioni statistiche nelle quali si stempera l'aleatorietà del singolo contratto. In definitiva, questo verrebbe a minare la stessa previsione di rischio contrattuale, quale le parti si sono prospettate ed hanno accettato nota6. La possibilità di fare ricorso al rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta anche nell'ambito dei contratti aleatori si giustificherebbe, in queste ipotesi, sulla scorta dell'assoluto stravolgimento delle previsioni di programmatica incertezza che le parti avevano formulato nota7. Con un gioco di parole si potrebbe quasi dire che l'incertezza ha assunto con certezza una consistenza tale da mutare il previsto equilibrio delle condizioni economiche.

E' chiaro che, qualora non fosse consentito all'impresa di assicurazione di adeguare le rate di premio tenendo conto delle modificate condizioni oppure, in alternativa, di sciogliersi dal vincolo, il fallimento sopraggiungerebbe sicuramente.

Quanto alla rescindibilità per lesione si ponga mente al caso in cui Tizio sia posto in condizione, stante le proprie precarie condizioni economiche, di aderire alla proposta di stipulare un contratto di rendita vitalizia in forza del quale egli viene a cedere la proprietà di un immobile il cui valore superi di oltre il doppio il valore delle rate mensili della rendita, considerata la capitalizzazione in rapporto all'età.

E' forse possibile farsi scudo della natura aleatoria del contratto al fine di escludere la praticabilità della rescissione per lesione enorme?

Anche in questo caso è viziato il sinallagma genetico, inteso come corrispondenza in concreto di un programma connotato dall'incertezza afferente alla durata della vita umana (incertezza che comunque da luogo ad un calcolo probabilistico) rispetto alle pattuizioni concretamente concluse a condizioni differenti da quelle prospettabili alla stregua delle risultanze statistiche nota8.

Queste condizioni dovrebbero di per sè evidenziare un concetto: la fragilità di una concezione giuridica di alea, risolvendosi il rischio di un mancato rispetto del principio di equivalenza delle prestazioni in una questione rilevante dal punto di vista meramente economico.

Ancora meglio è possibile elaborare un principio di alea normale propriamente intesa come limite nota9 entro il quale risulta assicurata la detta equivalenza delle prestazioni. E' quest'ultima (l'alea normale) e non la prima (l'aleatorietà intesa in opposizione alla commutatività) a costituire un concetto giuridico.

In questo senso, probabilmente non esistono contratti aleatori in antitesi a contratti commutativi. Esistono contratti in cui l'alea normale corrisponde ad un certo equilibrio, per cui alcuni eventi sono reputati in grado di travalicarla, ponendosi come fattori esorbitanti rispetto al programma di equivalenza delle prestazioni avuto presente dalle parti. Altre contrattazioni, viceversa, sono reputate impermeabili a questi eventi in quanto, nell'equilibrio delle prestazioni, essi non sono reputati tali da sconvolgere, in relazione al tipo negoziale, un siffatto equilibrio nota10.

La sostanziale rispondenza alla realtà giuridica di queste osservazioni è convalidata dalla disamina di un ulteriore aspetto. L'art. 1469 cod.civ. , nel disporre l'inapplicabilità dei rimedi di cui alle norme che lo precedono ai contratti aleatori, fa menzione di un'aleatorietà che è tale per natura ovvero per volontà delle parti nota11.

Che significato ha parlare di contratto aleatorio perché considerato tale dalle parti?

La questione, da analizzare separatamente, possiede notevole rilevanza, palesandosi come possibile risposta circa l'attinenza dell'alea all'elemento causale ovvero all'oggetto stesso del contratto.

Note

nota1

V. Rubino, La compravendita, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1971, p.1018.

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nota2

Similmente Scalfi, voce Alea, in Dig. disc. priv., I, 1987, p.258 e Nicolò, voce Alea, in Enc. dir., I, 1958, p.1026, per il quale si tratta di fare una "valutazione concreta di ordine statistico sulla normalità dell'incidenza di certi fattori di pericolo e di certi fatti implicanti un rischio economico, connessi con un determinato tipo di contratto ".

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nota3

Si veda Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.688.

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nota4

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.634.

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nota5

Pino, Contratto aleatorio, contratto commutativo e alea, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960, p.1250.

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nota6

Analogamente Boselli, voce Alea, in N.sso Dig. it., I, 1957, p.475, per il quale la sopravvenienza deve porsi in relazione con gli eventi specifici costituenti l'alea concretamente dedotta in contratto. Ogniqualvolta gli squilibri si producano a causa di eventi posti al di fuori dell'alea normale non ci sarebbe ragione per trattarli diversamente da quelli che si verificano nei contratti commutativi .

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nota7

Conforme Bianca, cit., p.492.

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nota8

Così Sacco, Il contratto, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1995, p.552, il quale ritiene che sia "giusto che un contratto non si giudichi lesionario o troppo oneroso perché, per effetto del verificarsi dell'evento dedotto quale fonte di alea le prestazioni son divenute sproporzionate", ma non sarebbe sottratto alla rescissione o alla risoluzione "quel contratto che sia lesionario o eccessivamente oneroso a prescindere dall'aggravio prodotto dal verificarsi dell'evento". Conforme anche Boselli, cit., p.475.

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nota9

Propone questa configurazione Boselli, cit., p.476.

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nota10

Cfr. Pino, cit., p.1246.
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nota11

Sull'argomento, tra gli altri, Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, pp.445 e 1032.
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Bibliografia

  • BOSELLI, Alea, N.sso Dig.it.
  • NICOLO', Alea, Enc. dir.
  • PINO, Contratto aleatorio, contratto commutativo e alea, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1960
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, X, 1993
  • SCALFI, Alea, Dig. disc. giuridiche

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