Codice Civile art. 1878


MANCANZA DI PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE
1. In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l' impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

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