Morte o incapacità del mandante o del mandatario



La morte e la sopravvenuta incapacità tanto del mandante quanto del mandatario costituiscono vicende estintive del contratto di mandato ai sensi dell'art.1722, n.4, cod.civ. nota1. Cosa riferire della nomina di amministrazione di sostegno allo scopo di ausiliare il mandante? E' stato deciso come la situazione che ne scaturisce non sia assimilabile a quella conseguente all'interdizione o all'inabilitazione, non estinguendosi pertanto automaticamente il mandato (Tribunale di Rieti, 26 gennaio 2006 ) .

Occorre però precisare come il disposto dell'art., 1722, n.4 cod.civ. debba essere coordinato con la norma di cui all'art.1728 cod.civ. , che impone obblighi di diligenza sia al mandante che al mandatario per impedire che gli eventi menzionati possano causare danni alla controparte. In particolare il I comma dell'art. 1728 cod.civ., prevede che il mandatario che abbia intrapreso l'esecuzione dell'incarico deve comunque continuarla tutte le volte in cui vi sia pericolo nel ritardo nota2. L'ultrattività del mandato si giustifica proprio in funzione dell'inopportunità di una brusca interruzione di operazioni in corso e non importa automaticamente il fatto che l'incarico debba comunque esser portato a termine nota3.

Il II comma della norma qui in esame contempla invece l'ipotesi simmetrica della morte o della sopravvenuta incapacità del mandatario. Ogniqualvolta gli eredi di costui (ovvero il suo rappresentante o chi lo assiste) avessero conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante assumendo, nel frattempo, i provvedimenti che si palesassero necessari nota4.

Come è possibile constatare, il modo di disporre dell'art. 1728 cod.civ. è volto ad impedire il pregiudizio che i riferiti eventi riguardanti la persona del mandante e del mandatario comporterebbero qualora si verificasse un'automatica sospensione dell'attività finalizzata al compimento dell'incarico nota5.

Nonostante il mandato abbia come riferimento esclusivamente i rapporti interni tra mandante e mandatario, senza che possieda rilevanza per i terzi (a prescindere dalle specifiche norme che disciplinano la possibilità per il mandante di esigere i crediti, di esercitare direttamente l'azione di rivendicazione relativamente ai beni mobili: cfr. artt. 1705 e 1706 cod.civ.), è stato deciso che gli artt.1728 e 1729 cod.civ., nel disciplinare la c.d. ultrattività del mandato, possiedono una portata esterna, vincolando anche il terzo contraente (Cass. Civ. Sez. II, 3557/75 )

La giurisprudenza ha ritenuto analogicamente applicabile la norma in esame anche al caso di estinzione del mandato in esito al fallimento del mandatario (Cass.Civ. Sez.I, 5527/81 ) nota6.

Note

nota1

Il fondamento dell'efficacia estintiva di tali eventi è diverso a seconda che essi riguardino il mandante o il mandatario. Nel primo caso si ritiene che la ratio della disposizione debba ricondursi ad una valutazione ex lege del carattere personale della scelta e dell'interesse alla conclusione dell'affare (dedotto nel mandato) da parte del mandante (così Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXXII, Milano, 1984, p.450; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.231 e Carnevali, voce Mandato, in Enc. giur. Treccani, p.11). Non manca tuttavia chi preferisce ricondurre la ragione ispiratrice della norma alla natura fiduciaria del mandato, per cui "il cambiamento dello stato giuridico di una delle parti muta necessariamente le relazioni di reciproca fiducia sulle quali l'istituto si fonda" (Dominedò, voce Mandato, in N.mo Dig.it., p.134). Questo elemento fiduciario costituisce, peraltro, secondo l'unanime interpretazione (cfr. Luminoso, op.cit., p.451; Nanni, Estinzione del mandato, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1994, p.28; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.600), il fondamento della estinzione del rapporto di mandato per morte od incapacità del mandatario, poiché "non si può imporre al mandante di nutrire eguale fiducia mei confronti degli eredi o dei rappresentanti legali del mandatario" (Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1957, p.211).
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nota2

Due sono dunque i requisiti per l'applicabilità della disposizione: a) l'esecuzione del mandatario deve essere già iniziata; b) sussiste un pericolo nel ritardo. Se nessun dubbio interpretativo si palesa in relazione alla prima circostanza, qualche chiarimento esige la determinazione del pericolo nel ritardo, se non altro in relazione alla individuazione del momento in cui occorre valutare siffato pericolo. A questo proposito si ritiene che sia necessario riferirsi al tempo della morte del mandante e non ad un tempo posteriore in cui sia sorto un pericolo gravante sull'eredità (Minervini, op.cit., p.210).
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nota3

In questo modo viene garantita agli eredi o ai rappresentanti legali del mandante la possibilità di prendere decisioni ponderate senza rischiare di subire i danni che deriverebbero da una improvvisa interruzione della già iniziata attività gestoria (Di Cesare, La c.d. ultrattività del mandato, in Vita not., 1984, p.1095).
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nota4

Questa norma pone direttamente a carico degli eredi o di chi assume la rappresentanza o l'assistenza un'obbligazione eccezionale che non si basa sul rapporto di mandato (che, anzi, per effetto della morte o della sopravvenuta incapacità del mandatario, è già estinto), ma sorge dalla loro conoscenza dell'esistenza del rapporto di mandato: l'inadempienza a tali obblighi, pertanto, determina una responsabilità personale degli eredi (o del rappresentante o assistente) tenuti a risarcire in proprio gli eventuali danni (Mirabelli, op.cit., p.600).
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nota5

Si ritiene che la norma possa trovare applicazione, a differenza della regola contenuta nel primo comma, senza che occorra l'inizio della esecuzione del mandato ad opera del mandatario (Minervini, op.cit., p.214).
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nota6

In questo senso anche Luminoso, op.cit., p.490, il quale da un lato esclude l'applicazione del primo comma dell'art.1728 cod.civ. all'ipotesi di fallimento del mandante (poiché l'interesse dei creditori, tutelato dall'art.78 l.f. , prevarrebbe sull'interesse del mandante, tutelato dall'art.1728, I comma, cod.civ. ), dall'altro ritiene che il II comma possa estendersi analogicamente all'ipotesi di fallimento del mandatario. Occorre tuttavia rilevare come il fallimento del mandante non sia più considerato dal nuovo testo dell'art.78 l.f. (come modificato per effetto della riforma della legge fallimentare entrata in vigore il 1 gennaio 2008) come causa di scioglimento automatico del contratto. Il caso è disciplinato dalla regola generale di cui all'art.72 l.f.. In ogni caso il III comma del riferito art. 78 l.f. prescrive che, nell'ipotesi in cui il curatore abbia a subentrare nel contratto, il credito del mandatario dovrà essere trattato ai sensi dell'art.111, I comma, n.1, l.f..
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Bibliografia

  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • DI CESARE, La c.d. ultrattività del mandato, Vita notarile, II, 1984
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • NANNI, Estinzione del mandato, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, IV, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 532-2014/C, Sulla sopravvivenza del potere del subrappresentante in seguito all’estinzione di quello del rappresentante

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