Modifiche all'art. 60 del Dpr 600/1973 in tema di notificazioni via Pec

L'art. 7-quater del Decreto Legge 193/2016 ha integrato l'art. 60 del Dpr 600/1973 introducendo un nuovo comma che, in deroga all'art. 149-bis cpc e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al comma in questione, prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato possa essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Commento

(di Daniele Minussi)
La posta elettronica certificata espande il proprio ambito di applicazione quale strumento di notificazione. La disposizione di applica agli avvisi ed agli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato. Notevole è la regola enunciata in tema di termini prescrizionali e decadenziali. La notificazione si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio.

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