Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge. (Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35)

È stato convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35 il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Leggi il testo completo del provvedimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ennesima modifica della normativa che riguarda l'organo di controllo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. C'era bisogno, soprattutto considerando del recente rimaneggiamento della materia, di fare ricorso alla decretazione d'urgenza?
In concreto, per quanto attiene alla disciplina delle società per azioni, la novellazione del comma 3 dell’art. 2397 c.c. (già oggetto di una riformulazione ad opera dell’art. 14 della legge di stabilità 2012) comporta la previsione secondo cui, nell'ipotesi in cui lo statuto non disponga diversamente, le funzioni del collegio sindacale vengano ad essere esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, qualora ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis.
Quindi sarà nominato un solo sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, che assolverà sia le funzioni di controllo di legalità, sia quelle di controllo contabile.
Per un esame più approfondito si veda la notizia già apparsa in sede di segnalazione dell'emanazione del decreto legge oggetto della presente conversione.
Numerose le altre novità:
a) estensione della possibilità di alienazione separata degli autoparcheggi realizzati ai sensi della c.d. "legge Tognoli" (l.122/1989)
b) alleggerimento della disciplina per il trattamento dei dati personali (Codice della privacy t.u. 2003/196). L'art. 45 del provvedimento in esame abroga il comma 1 bis dell’art. 34 del T.U. 196/2003 che impone l'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Modifiche anche all’allegato B del T.U. (disciplinante le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati).
c) in materia di comunicazioni telematiche, tra le altre disposizioni, va osservato come le annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ex art. 162 cod.civ., debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica (anche se la concreta attuazione della disposizione è rimandata alla successiva emanazione di decreti attuativi).

Aggiungi un commento