E' necessaria la firma elettronica della cartella Equitalia inviata via PEC? Intestazione, causale e somma da versare sono elementi sufficienti. (CTP Campobasso, Sez. I, sent. n. 985 del 6 ottobre 2015)

Perché la cartella di Equitalia inoltrata via Pec sia valida basta l'intestazione da cui desumere la provenienza e l'indicazione della causale e della somma da pagare, non essendo necessaria la sottoscrizione con firma elettronica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può dirsi valida la cartella esattoriale inviata tramite posta elettronica certificata anche in difetto di sottoscrizione con firma elettronica? L'apposizione di quest'ultima sarebbe stata, secondo il ricorrente, indispensabilmente prevista dall'art.21 del d.lgs. 82/2005. E' stato tuttavia deciso nel senso che la cartella non può certo dirsi nulla per tale motivo, dal momento che l'atto, conforme alla previsione di cui all'art.25 del dpr 602/73 è stato predisposto secondo il modello approvato dal Ministero delle finanze, che non prevede l'apposizione di sottoscrizione da parte dell'ente esattore, ma semplicemente l'intestazione che indichi la provenienza della stessa, gli importi da corrispondere e la causale.

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