Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 14


abrogato [SEZIONE III Trasmissione di documenti - TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO]
[1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
(Comma così modificato dall' art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.)
2.La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3.La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.]
(Articolo abrogato dall'art. 91 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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