Nullità per violazione del divieto di frazionamento delle unità poderali


La legge 3 giugno 1940, n. 1078, intitolata "Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori" prevedeva una serie cospicua di regole volte ad assicurare l'integrità dei fondi rustici. Ai sensi dell'art. 1, le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Per assicurare questo risultato, ai sensi dell'art. 2 è previsto che gli enti di colonizzazione o i consorzi di bonifica debbano far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità poderali l'esistenza del vincolo di indivisibilità dei fondi. In difetto, il vincolo di indivisibilità non può essere opposto ai terzi. L'art. 3 colpisce addirittura con la sanzione della nullità gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale. Tale causa di invalidità è peculiare: essa infatti può essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, soltanto dal titolare dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero. Trattasi dunque di nullità relativa e prescrittibile. Giova rilevare che, per effetto dell'art.1 della l. 191/1992 il divieto di frazionamento è stato limitato ad anni trenta (circa la natura innovativa e non meramente interpretativa di tale disposizione, si veda Cass. Civ., Sez. II, 15268/2017).

L'eccezione rispetto ai principi generali diviene ancor più marcata se si legge il susseguente art. 4, ai sensi del quale sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale.
La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Nel caso di morte del titolare dell'unità poderale, essa è assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ad uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.
Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unità poderale con le modalità concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorità giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.
In caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione. Chiunque degli interessati può chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unità poderale, con le modalità di cui al comma secondo del presente articolo.

A mente dell'art.6 i coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatari dell'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari. Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore a 10 anni ed è garantito da ipoteca legale sul fondo.

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