Nullità degli atti di frazionamento delle unità poderali. Carattere innovativo dell'art.1 della legge 191/1992. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15268 del 20 giugno 2017)
L'articolo unico della l. n. 191/1992, stabilendo che il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della l. n. 1078/1940 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle precedenti disposizioni, poiché modifica il regime giuridico vigente, eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua ed introducendo quello di durata temporanea trentennale dalla prima assegnazione, sicché gli atti di divisione del podere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata l. n. 191 sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, perché contrari a norma imperativa.
Il negozio affetto da nullità non è convalidabile giacché, da un lato, la convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l'annullabilità e, dall'altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da quelli meramente individuali dei contraenti.