Legge del 1979 numero 48 art. 22


[All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1978, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 17.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1979 numero 48 art. 22"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti