Legge del 1979 numero 48 art. 21


[Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione in violazione della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.500.000. Il conferimento o il mantenimento di incarichi di agente di assicurazione in violazione delle norme della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
Nel caso di doloso affidamento di mandato di agente a chi non è regolarmente iscritto all'albo, l'impresa è punita con l'ammenda di lire 20.000.000 e, nel caso di recidiva, con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
Con il decreto di revoca, disposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede anche alla liquidazione coatta amministrativa dell'impresa].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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