Le società a responsabilità limitata semplificata e a capitale ridotto


(a cura del Notaio Valentina Rubertelli)


LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (SRLS) e a CAPITALE RIDOTTO (SRLCR)

GENERALITA’:
In occasione delle varie manovre economiche varate dal Governo Monti in funzione del risanamento e della crescita del bilancio dello Stato, sono stati introdotti due nuovi “sottotipi” di società a responsabilità limitata: il primo, rivolto alla platea dei giovani “under 35”, denominato “Società a Responsabilità Limitata Semplificata” in acronimo “Srls” disciplinato in via definitiva dall’articolo 2463 bis del Codice Civile; il secondo, rivolto alla platea degli “over 35” (e secondo il CNN, come si vedrà, a quella mista di under e over 35) , denominato “Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto” in acronimo “Srlcr” .

LA SRLS ART 2643 BIS C.C.:
Obiettivo primario perseguito dal legislatore della novella è stato quello di agevolare lo start up dell’ iniziativa imprenditoriale giovanile under 35, eliminando o quanto meno attenuando, alcune spese o adempimenti normalmente richiesti per la costituzione di una srl ordinaria. In primis ritengo si tratti di s.r.l. aventi uno scopo ben preciso: quello di agevolare l’avvio di un’attività di impresa cosicchè le potremmo entrambe definire “s.r.l. di start-up” (così G Rizzi). La logica vorrebbe che tali società non durassero a lungo, nella loro struttura originaria “agevolata”, essendo destinate:
- a morire presto, se l’attività intrapresa non fosse proficua
- ovvero a “capitalizzarsi” (e quindi a rientrare nell’ambito della disciplina della srl ordinaria) se invece l’attività si rivelasse redditizia.

Tipo autonomo o sottotipo della srl?
G. Rizzi:
Se si tratta comunque di s.r.l. e non di un “tipo” diverso di società; il loro “passaggio” alla disciplina della s.r.l. “ordinaria”, a seguito della capitalizzazione sopra i 10.000 euro, non va qualificata come “trasformazione” (fenomeno che riguarda tipi diversi di società e/o enti) ma si tratterà di mera modifica statutaria.
Come conseguenza di quanto indicato sub 1) ritengo che il passaggio sia possibile solo nella direzione da srl “a capitale ridotto” e/o “semplificata” a srl “ordinaria” (logica evoluzione di quella che abbiamo definito la “s.r.l. di start-up”) ma non sia invece possibile il passaggio inverso (da srl “ordinaria” a srl “a capitale ridotto” e/o “semplificata”). Le due nuove forme di srl sono adottabili solo in fase di start-up (costituendo strumenti per incentivare l’avvio di nuove attività di impresa). La srl “ordinaria” non può regredire a tali forme, ad esempio, per effetto di una perdita che faccia scendere il capitale al di sotto dei 10.000 Euro. In questo caso troverà applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. che non contempla, tra i possibili rimedi, l’adozione di queste nuove forme, limitate, come detto, alla sola fase si start-up (a meno che non si consideri il passaggio come “trasformazione” cosa che peraltro si è esclusa sub 2); per gli stessi motivi non ritengo neppure possibile, la trasformazione di altre società (di capitali o di persone) in una delle “s.r.l. di start-up”; dovrebbe, invece, essere possibile, in alternativa al passaggio al regime della srl “ordinaria”, la trasformazione delle “s.r.l. di start-up” in un altro tipo di società (in s.p.a o in s.a.p.a., peraltro, previa ricapitalizzazione e contestuale passaggio al regime della srl “ordinaria”)

Alla srl “a capitale ridotto” ed alla srl “semplificata” non si dovrebbe applicare la disciplina degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. . In queste società il capitale ha perso la funzione di rappresentare quel minimo di dotazione patrimoniale ritenuto dal legislatore necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale. La legge non prevede più un importo minimo del capitale (al contrario prevede un importo massimo: il capitale non può superare l’importo di euro 9.999,99 altrimenti la società deve “passare” alla disciplina dettata per la srl “ordinaria”, per la quale si, valgono le regole poste a presidio del capitale). La funzione del capitale per le “s.r.l. di start-up” degrada a quella di mera quantificazione dei conferimenti iniziali (alla stregua di quanto previsto per le società di persone). Troverà sempre applicazione il disposto dell’art. 2478bis, c. 5, c.c. a norma del quale “se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente”. Pertanto, in presenza di perdite tali da intaccare il capitale, non vi sarà alcun obbligo di assumere “opportuni” provvedimenti. La riduzione del capitale per perdite sarà puramente facoltativa, e potrà essere opportuna al fine di poter distribuire utili (così come è pure previsto per le s.n.c. e le s.a.s. – art. 2303 c.c.). In caso contrario (se si ammettesse l’applicazione degli artt. 2482bis e 2482ter c.c.) queste società (specie se nate col capitale minimo di €. 1,00) si troverebbero subito in “sofferenza”, obbligate ad agire sul capitale (il più delle volte sin da subito azzerato).
Dovrebbe, invece, essere possibile la riduzione volontaria del capitale, alle condizioni di cui all’art. 2482 c.c. (e conformemente anche a quanto previsto per le s.n.c. e le s.a.s dall’art. 2306 c.c.).

Quali agevolazioni?
In questa direzione è stato quindi stabilito che, a fronte di una compagine sociale costituita esclusivamente da giovani al di sotto dei 35 anni nota1 e (naturalmente) tutte persone fisiche, la srls possa godere delle seguenti agevolazioni:
(i) un capitale inferiore ai 10.000 euro richiesti per la srl ordinaria e compreso tra un minimo di 1 euro ed un massimo di 9.999 euro;
(ii) esenzione dell’atto costitutivo dalla imposta di bollo e dai diritti di segreteria, nonché dagli onorari notarili (con la precisazione, però, che si continuano a versare gli altri tributi non espressamente esonerati, con particolare riferimento alla imposta fissa di registro (di € 168,00), ai diritti camerali annuali (pari ad € 200,00), ai tributi ed agli eventuali onorari dovuti al consulente cui ci si affidi per l’apertura della partita IVA ed alle tasse di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali obbligatori (pari a circa € 309,87).

Quali peculiarità nella disciplina?
A queste notevoli agevolazioni fanno da contrappeso una serie di previsioni di tipo garantista e precisamente:
(i) l’atto costitutivo deve comunque ricoprire (a differenza di quanto prevedeva una precedente versione) la forma dell’atto pubblico notarile: il legislatore ha infatti aperto gli occhi sulla circostanza che i controlli fatti preventivamente dal notaio rappresentano, da un lato, uno scudo contro i rischi di riciclaggio (Vedi Sole 24 ore del 4.9.2012 A Busani), evasione fiscale, di frodi patrimoniali e di identità, dall’altro garantiscono quella completezza e affidabilità delle informazioni che si trovano nei pubblici registri societari;
(ii) lo statuto dovrà essere redatto secondo un modello standard scritto a più mani dal Ministero e dal Consiglio Nazionale del notariato Notariato e pubblicato in GU n. 189 del 14.8.2012, che non potrà, secondo l’ufficio Studi del CNN come da lettera del Presidente del 24.8.2012, in alcun modo essere personalizzato rispetto alle esigenze dei singoli soci (ad esempio mediante l’introduzione di limiti alla circolazione delle quote sia per atto tra vivi, sia in seguito alla morte di uno di loro; oppure mediante la modifica delle maggioranze previste per l’approvazione delle delibere assembleari che, di default prevedono il 50% + 1 del capitale sociale). Detto modello ha consentito l’entrata definitiva in vigore della normativa in materia di srls con decorrenza 29 agosto 2012.

Rizzi: Ne consegue che dette società troveranno la loro disciplina necessariamente:
- nell’atto costitutivo (conforme al testo standard)
- nell’art. 2463bis c.c. (dedicato per l’appunto alle srl “semplificate”)
- nelle altre norme di legge relative alla s.r.l. se ed in quanto compatibili con questa particolare forma societaria (ad es., al precedente punto 4), sono state ritenute non compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2482bis e 2482ter c.c.); infatti l’art. 2463bis, ultimo comma, c.c., così dispone: “Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili).
Nessuno “spazio” è invece riconosciuto all’autonomia privata. In particolare deve escludersi la possibilità di modificare e/o integrare il testo standard dell’atto costitutivo: non sarà quindi possibile:
1) limitare in qualche modo la regola della libera cedibilità delle quote per atto tra vivi o mortis causa (mediante ad es l’introduzione di una clausola di prelazione o di gradimento)
2) ipotizzare che le decisioni dei soci possano essere assunte con metodo diverso da quello assembleare (mediante la previsione di una consultazione scritta o di un consenso espresso per iscritto)
3) riconoscere ai soci diritti particolari;
4) Prevedere quote di partecipazione non proporzionale rispetto ai conferimenti;
5) Pattuire cause di esclusione o di recesso convenzionali;
6) Prevedere forme di amministrazione congiunta/disgiunta in alternativa a quella collegiale;
7) Prevedere forme facoltative di controllo
8) Prevedere un maggior termine per l’approvazione del bilancio
9) Prevedere quorum assembleari diversi da quelli previsti dalla legge
Tutto ciò è precluso per le srl “semplificate”

Per quelli che sono i diritti dei soci G. Rizzi ritiene possibile che i soci stessi possano stipulare dei patti parasociali (che, come tali, avranno efficacia limitata solo tra le parti che li hanno sottoscritti). Con tali patti ad es. i soci potrebbero riconoscersi reciprocamente un diritto di prelazione in caso di trasferimento delle quote, ovvero prevedere dei diritti particolari (non sarebbe possibile, invece, derogare al metodo assembleare essendo questo un aspetto che attiene alla struttura organizzativa della società con riflessi anche “esterni”). Forse è a questa possibilità di stipula di patti parasociali che fa riferimento il regolamento Ministeriale del 3 giugno 2012 n. 138, all’art. 1, comma 2, là dove statuisce che “Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti”. Deve escludersi che le eventuali deroghe per volontà delle parti, cui fa cenno il Regolamento, possano essere formalizzate nell’atto costitutivo in quanto ciò non è consentito dalla norma di legge (art. 2463bis c.c.) ed un regolamento non può, ovviamente, modificare una norma di legge; detta norma infatti stabilisce:
- al comma 2 che “l’atto costitutivo deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro di Giustizia ......” (senza prevedere possibilità alcuna di deroga)
- all’ultimo comma che “...si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili” senza prevedere la possibilità di deroga per volontà delle parti (introdotta solo nel regolamento non si sa bene se per una sorta di “refuso” o per l’appunto per riconoscere, in extremis, una possibilità di ricorrere a dei patti parasociali).
Ovviamente l’immodificabilità del testo standard ministeriale riguarda solo la disciplina della società e non anche gli aspetti “formali” del testo medesimo che, invece, dovranno essere adeguati ai dettami della legge notarile (per cui andrà indicato “REPUBBLICA ITALIANA”, se le parti lo richiedono o se obbligatorio per legge, sarà previsto l’intervento dei testimoni, ecc. ecc.) o ai dettami della lingua italiana (il testo è predisposto per una società pluripersonale e dovrà necessariamente essere adattato anche sotto il profilo linguistico se la società sarà unipersonale).
(iii) il capitale, come detto compreso tra 1 euro e 9.999 euro, dovrà necessariamente essere liberato in danaro (non saranno cioè ammessi conferimenti in natura o d’opera) e dovrà essere versato al momento della costituzione interamente nelle mani dell’organo amministrativo (anziché su di un libretto bancario vincolato) che, intervenuto in atto, dovrà rilasciarne quietanza; saranno ammessi tutti i sistemi di pagamento compatibili con la disciplina anti riciclaggio, ivi compreso l’assegno bancario. Ci si chiede se l’assegno o il bonifico debbano essere intestati alla società, per la quale ritira e rilascia quietanza il Presidente del CDA/Amministratore Unico o direttamente quest’ultimo.
(iv) gli amministratori non potranno essere scelti tra estranei, ma tra le stesse persone dei soci; essi possono essere uno o più di uno, ma in questa seconda ipotesi formano un organo collegiale.
(v) è vietata la cessione delle quote sociali a terzi che non siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni; l’atto stipulato in violazione del divieto è nullo.

Nulla dice la legge di conversione in merito alla diversa ipotesi in cui uno o più dei soci fondatori under 35, ad un certo punto, superi la soglia dei 35 anni: per tale evenienza sono state elaborate diverse ipotesi ricostruttive.
(i) C’è chi (conformemente alla previsione del DL ante conversione) ritiene che il 35° compleanno operi come causa di esclusione del socio dalla società: la soluzione non convince perché tale causa di esclusione dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge – come nelle prime versioni del 2463 bis;
(ii) chi ritiene, all’opposto, che la società prosegua pacificamente, senza scossoni di sorta (vedi Luciano de Angelis in Italia Oggi 27.8.2012 p 8);
(iii) chi propone che operi una causa di scioglimento, ma sarebbe una sanzione politicamente troppo penalizzante rispetto all’obiettivo complessivo di favorire la nascita e (quindi) la permanenza in vita delle società di start up;
(iv) chi ritiene che operi una causa di obbligatoria trasformazione in in srl ordinaria: ma dato l’obbligo di procedere a ricapitalizzazione, questo, in mancanza di una espressa previsione normativa, non potrebbe essere imposto ad alcun socio;
(v) tesi preferibile: quella di considerare il compimento del 35° anno di età come causa di trasformazione automatica in srl a capitale ridotto stante la ormai pacifica (o quasi) estensibilità della stessa ai soci under 35 o comunque di età mista.
(vi) Nulla dice la legge in merito alla durata del primo esercizio sociale e di quelli successivi: detta indicazione non è essenziale ai fini della stesura dell’atto costitutivo neanche nelle srl, ma per prassi, è elemento richiesto ai fini della iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Sempre in base alla prassi vigente si potrà indicare come primo termine di chiusura dell’esercizio sociale il 31 dicembre dell’anno in corso alla data di costituzione della società. Per dettagli vedasi massima 7/2001 di Milano
(vii) nulla dice altresì lo statuto standard in merito al termine di durata della società: ne consegue che, in applicazione dei principi generali in tema di srl, nel silenzio dell’atto costitutivo, la società si intende contratta a tempo indeterminato con la facoltà da parte di ciascun socio di recedere dalla stessa ad nutum.

La srlcr (DL 83/2012 conv in L 134/2012):
A fronte di uno schema agevolato di srl per gli under 35 (vedi sopra), il legislatore ha previsto una forma di srl intermedia tra quella ordinaria e quella semplificata: una srl, cioè, che a differenza della prima, potrà nascere con un capitale inferiore ai 10.000,00 euro, cioè compreso tra 1 e 9.999 euro da liberarsi esclusivamente in danaro ed integralmente all’atto della costituzione della società, mediante versamento nelle mani dell’organo amministrativo; a differenza della seconda potrà nascere tra soci che abbiano superato i 35 anni di età. Dopo un primo momento di incertezza interpretativa, il CNN, con proprio studio del 24 agosto 2012, ha definitivamente adottato la posizione secondo la quale la compagine della srl a capitale ridotto possa essere rappresentata indifferentemente da soci over 35, da soci under 35 ovvero da soci di età mista.
Nel medesimo senso il Ministero dello Sviluppo Economico con propria nota esplicativa del 30 agosto 2012 Prot 182223 (vedi CNN del 3 settembre 2012) fondando la lettura anche sulla disposizione dell’articolo 44 DL 83/2012, come aggiunto in sede di conversione, che espressamente prevede che il Ministero promuova con l’ABI accordi volti a favorire l’accesso al credito da parte di giovani under 35 che intraprendano una attività imprenditoriale attraverso una srl a capitale ridotto.
Ne consegue che un giovane under 35 avrebbe una triplice alternativa: (i) srl semplificata agevolata ma con statuto standard; (ii) srl ordinaria; (iii) srl a capitale ridotto senza statuto standard e senza agevolazioni di sorta.
Contra Rizzi il quale continua a reputare che la norma non avrebbe senso se non limitata ai soli soci di età superiore ai 35 anni nota2.
Escluse queste particolarità, la srl a capitale ridotto si ritiene che costituisca un sottotipo della srl ordinaria, talché non dovrà nascere con uno statuto standard, potrà prevedere nel medesimo che l’amministrazione spetti a terzi non soci, e non avrà diritto ad alcun tipo di agevolazione fiscale né di esonero dagli onorari notarili (in tal senso sia CNN sia Rizzi).

Tratti distintivi tra i due tipi:
La srls e la srlcr sono quindi accomunate dalla previsione in base alla quale possono nascere con un capitale inferiore ai 10.000 euro con un minimo di 1 euro. . Per le “società di start-up”, in sede di costituzione, il capitale deve essere integralmente liberato e deve essere versato direttamente agli amministratori (nel modello ministeriale della srl “semplificata” è previsto anche che gli amministratori ne rilascino quietanza). I conferimenti possono farsi solo in denaro.
Secondo Rizzi è possibile il versamento anche mediante assegno bancario. La normativa in tema di antiriciclaggio ha di fatto reso obbligatorio il ricorso a tale strumento per i pagamenti (sopra i 1000 euro) (non sempre, infatti, in occasione di un pagamento si può disporre di un assegno circolare o si può eseguire un bonifico). L’assegno bancario deve essere considerato, gioco forza, valido strumento di pagamento e potrà essere intestato alla società, per la quale ritira e rilascia quietanza il Presidente del CDA o l’Amministratore Unico contestualmente nominati.
Per il resto, in sintesi, si differenziano tra loro sotto i seguenti profili:
(i) Costi: sono esonerate le sole srls dalle imposte di bollo, diritti di segreteria ed onorari notarili; le srlcr pagano tutte le spese richieste per costituire una ordinaria srl;
(ii) Età dei soci: le srls possono nascere tra soci tutti persone fisiche under 35; le srlcr possono nascere tra soci tutti persone fisiche over 35, nonché tra soci under e over 35 (ipotesi cioè mista) o anche tra tutti soci under 35 (vedi ultimo parere dell’Ufficio Studi del CNN del 24.8.2012 e Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico);
(iii) Statuto: le srls devono attenersi ad un modello standard di statuto; le srlcr non devono attenersi ad un modello predisposto per legge;
(iv) Amministratori: le srls possono essere amministrate solo da soci; le srlcr possono essere, in presenza di una espressa previsione statutaria in tal senso, amministrate da terzi estranei i quali, dovendo ricevere il versamento dell’intero capitale sociale iniziale, rilasciandone quietanza, dovranno necessariamente intervenire nell’atto costitutivo.

Note

nota1

Sull’accertamento dell’età anagrafica.
Sull’ età incidono le regole di computo dei termini dettate dal codice civile, da quello penale e da quello di procedura civile:
Art. 2963 C.C. - Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Art.14 C.P. - Computo e decorrenza dei termini.
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art.155 C.P.C. - Computo dei termini. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

In giurisprudenza :
- CASS. 22.7.1991 n. 8182 (La disciplina del computo dei termini, desumibile dagli art. 155 c.p.c. e 2963 c.c., è valida anche per il calcolo dell'età);
- Tribunale minorenni Roma, 4 giugno 1984 (Ai fini della determinazione della maggiore età non è applicabile l'art. 14 c.p., in quanto agli effetti penali, il computo dell'età è quello naturale - de momento in momentum - e non quello legale di cui al predetto articolo. Il tribunale per i minorenni non è, pertanto, competente a giudicare di un reato commesso da un soggetto che, al momento del fatto, aveva compiuto il 18mo anno di età da due ore);
- CASS. penale 21.6.1978 sez. II (Il compimento del diciottesimo anno di età deve essere accertato secondo il computo naturale e non secondo il computo legale previsto dall'art. 14 c.p., tenendo conto degli estratti o certificati dello stato civile, facenti fede sino ad impugnazione di falso e sottratti ad ogni apprezzamento dell'autorità giudiziaria che se ne serve. Il confronto dell'età, perciò non si fonda sui giorni interi e non può prescindere anche dall'ora della nascita).
Parte della dottrina afferma che l’età si compie alla mezzanotte del giorno dell’anno corrispondente al giorno della nascita e non all’ora corrispondente a quella di nascita: Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2004, 80 (in riferimento all’acquisto della maggiore età);
altra parte sostiene che debba seguirsi la computazione naturale, conformemente alla tradizione romanistica, con conseguente compimento dell’età nell’ora corrispondente a quella di nascita: RUPERTO C., voce Età (Dir.Priv.) in Enc. Dir, Milano, 1967, 91.
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nota2

Così Rizzi: Ritengo che possano essere soci di srl “a capitale ridotto” solo persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età. E tale requisito non deve sussistere solo in fase costitutiva ma per tutta la “vita” di questa particolare “s.r.l. di start-up”. Non condivido, pertanto, l’opinione di chi ritiene possibile addirittura la costituzione di questa società anche da parte di infratrentacinquenni, argomentando dal disposto del comma 4bis art. 44 DL. 83/2012, introdotto, in sede di conversione, con legge 134/2012. A me sembra che, il riferimento che in tale norma si fa alla srl “a capitale ridotto”, proprio perché norma dettata per agevolare l’accesso al credito di giovani di età inferiore ai 35 anni, debba intendersi alla s.r.l. a capitale ridotto riservata espressamente a questi soggetti ossia alla srl “semplificata” disciplinata dall’art. 2463bis c.c.; la srl “semplificata” di fatto non è altro che una srl “a capitale ridotto”. Inoltre tale opinione cozza con la disposizione di cui all’art. 44, primo comma DL. 83/2012, che non ha subito alcuna modifica in sede di conversione e che così dispone: “... la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita .... da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”. A me sembra che tale disposizione sia abbastanza chiara e “categorica” nel limitare la possibilità di ricorrere alla società di cui trattasi alle sole persone fisiche di età superiore ai 35 anni.
Non condivido neppure l’opinione di chi ritiene che il requisito soggettivo in questione debba essere rispettato solo in occasione della costituzione, per cui, successivamente, in società possano entrare anche soci di età inferiore a 35 anni. Ritengo al contrario ciò non possibile. Il requisito soggettivo deve essere rispettato per tutta la vita di questa società. In caso contrario bisognerà “passare” alla srl “ordinaria”. Che senso ha, infatti, porre un requisito soggettivo solo per il momento della costituzione, per, poi, consentire, anche solo dopo pochi giorni, l’ingresso in società di società, associazioni, fondazioni, soggetti infratrentacinquenni, ecc. ecc.? Se nella norma si è fatto riferimento al momento della costituzione è perché è questo il momento rilevante per questa particolare società, che abbiamo, non a caso, definito “società di start-up”. Ma questo non significa che subito dopo la costituzione si possa “snaturare” la peculiarità di questa società. Ciò che il legislatore vuole è incentivare l’avvio di un’attività di impresa anche da parte di soggetti di età superiore ai 35 anni, mettendo a loro disposizione un adeguato (o presunto tale) strumento operativo e non certo consentire a chiunque di disporre di una srl a capitale ridotto (sarebbe troppo facile, ad esempio, far costituire la società da un prestanome, di età superiore a 35 anni, e poi utilizzare quella società con altri soggetti, non ammessi alla costituzione iniziale, al fine di poter disporre di una “scatola” ove far confluire beni vari senza impegno alcuno di capitale).
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Atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata

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