Il contratto estimatorio è stato tipizzato dal legislatore del 1942: l'art.
1556 cod.civ. prevede che, in esito alla stipulazione del medesimo,
una parte (il tradens ) faccia consegna di una o più cose mobili all'altra (l' accipiens ) e questa si obblighi a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Il caso più diffuso e conosciuto è quello dell'accordo tra editore o distributore e libraio o giornalaio. Il primo fa consegna al secondo di un certo quantitativo di libri, di riviste, di quotidiani. Il secondo provvederà a pagare al termine del periodo stabilito (per il giornale ciò avviene il giorno dopo) il prezzo di quanto venduto, provvedendo a restituire l'invenduto.
La funzione di scambio è evidente
nota1: il contratto estimatorio prelude ad una vendita poiché intende agevolare il trasferimento della proprietà della cosa contro il pagamento del prezzo.
L'effetto traslativo non si realizza tuttavia immediatamente
nota2, nel momento della conclusione del contratto, bensì successivamente, vale a dire quando le cose che ne sono oggetto vengono alienate a terzi ovvero non vengono restituite nel termine. Si pensi alla consegna fatta all'edicolante delle copie dei quotidiani. Stante il margine di sconto sul prezzo, a costui non rimarrebbe probabilmente alcun guadagno qualora dovesse accollarsi il rischio delle copie invendute. D'altronde, trascorso quel giorno, il quotidiano non è più vendibile. E' per questo motivo che, nella giornata successiva viene conteggiato il reso. L'obbligazione dell' accipiens è quella di pagare il prezzo. Egli tuttavia si può liberare restituendo in tutto o in parte quanto consegnatogli: si tratta di una tipica
obbligazione con facoltà alternativa .
Coglie l'aspetto saliente del congegno causale del contratto estimatorio chi ha distinto tra la
funzione strumentale che esso è idoneo a svolgere (cioè l'attribuzione della disponibilità delle cose all' accipiens in vista della vendita delle stesse) e la
funzione finale (vale a dire l'eventuale scambio di cosa contro il prezzo che interviene quando l' accipiens vende le cose)
nota3.
La causa del contratto estimatorio può pertanto essere sintetizzata in questa assolutamente peculiare
attribuzione della disponibilità delle cose che ha come scopo l'alienazione delle stesse verso corrispettivo. Come è stato acutamente osservato
nota4 ciò non è sufficiente per concludere nel senso dell'onerosità dell'elemento causale. Qualora l' accipiens si limitasse a riconsegnare tutte le cose ricevute senza averle vendute il tradens non ricaverebbe lucro alcuno dall'operazione. L'onerosità pare infatti contraddistinguere unicamente la funzione finale, connessa alla vendita delle cose effettuata dall' accipiens.
Note
nota1
Analogamente Cottino,
Del contratto estimatorio, Della somministrazione, in Comm.cod.civ., Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.42 e Mazzone, voce
Contratto estimatorio, in N.sso Dig., vol. IV, 1959, p.655.
top1nota2
Per questo motivo alcuni preferiscono parlare di situazione preparatoria allo scambio (così Mirabelli
, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.230 e Giuliani, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, artt.1556 e ss., p.1062), ravvisando la causa del contratto, anziché nello scambio tra cosa e pagamento (differito), proprio nella predetta situazione preparatoria, mediante l'attribuzione di un potere dispositivo in capo all'
accipiens (Luminoso,
I contratti tipici e atipici, Milano, 1995, p.217).
top2nota3
Così Luminoso, cit., p. 217.
top3nota4
Cfr. Luminoso, cit., p. 218.
top4Bibliografia
- COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
- GIULIANI, Torino, Comm. cod.civ. , 1999
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MAZZONE, Contratto estimatorio, NDI
- MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967