Nozione e causa del contratto di deposito bancario


Il deposito bancario (artt.1834-1837 cod. civ.) rappresenta il più tradizionale e il principale strumento di raccolta del risparmio fra il pubblico.
Il codice civile non dà una nozione di deposito bancario, ma si limita a stabilire che nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (art. 1834, comma 1, cod. civ.).
Il deposito bancario è un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna alla banca della somma; un contratto unilaterale perché le prestazioni che ne derivano sono a carico della sola banca che è obbligata alla restituzione della somma ed alla corresponsione degli interessi nella misura dovuta o altrimenti in quella legale; un contratto di durata, in quanto l’interesse delle parti non viene soddisfatto da prestazioni istantanee, ma naturalmente destinate a durare nel tempo; un contratto gratuito perché il depositante acquista il vantaggio di conservare la disponibilità delle somme depositate, sulle quali la banca corrisponde anche un interesse, mentre il vantaggio della banca si realizza al di fuori della struttura del singolo contratto e non ha influenza per determinarne la onerosità.
La restituzione delle somme depositate può avvenire a vista, cioè a semplice richiesta del depositante; a tempo (nei cd. depositi vincolati), cioè alla scadenza di un termine prefissato oppure dopo un lungo preavviso (termine e preavviso sono da considerarsi a favore di entrambi le parti ex art. 1184 cod. civ.).
La dottrina bancaria usa distinguere la varie forme di deposito attraverso due criteri: dello scopo e della forma. Il criterio dello scopo riguarda appunto lo scopo perseguito dal depositante e si distingue tra depositi disponibili e indisponibili.
In base al criterio della forma si distinguono depositi semplici (o ordinari), depositi di risparmio, depositi in conto corrente.
Il deposito semplice, è quello in cui la banca rilascia una ricevuta di cassa (o una lettera di accreditamento) della somma depositata, la quale viene restituita in unica soluzione - alla scadenza pattuita oppure a vista o ancora senza scadenza, ma con preavviso - non avendo il depositante la possibilità di effettuare prelievi parziali, né di alimentare la provvista con successivi versamenti.
Il deposito a risparmio o fruttifero si caratterizza per il rilascio di un libretto di deposito (che può essere al portatore o nominativo), cioè un documento che la banca rilascia al depositante al momento dell’accensione del rapporto (in coincidenza con il primo versamento), ove vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti e, ad ogni operazione, il saldo. Con esso il depositante tende alla formazione graduale del capitale, mediante successivi versamenti per lo più di modesta entità.
Il deposito in conto corrente è quello con cui il depositante si riserva di modificare, nel corso del rapporto, l’entità del deposito con successivi versamenti e prelevamenti: questi ultimi si attuano non solo direttamente agli sportelli, ma anche mediante ordini alla banca e mediante emissione di assegni.
Il contratto di deposito si estingue se il depositante ritira l’intera somma depositata o dà ordine di trasferirla ad altro stabilimento della stessa banca, restituendo il libretto.
In caso di morte del depositante il diritto alla restituzione si trasmette agli eredi.
Trattandosi però di depositi a risparmio con libretto nominativo, la banca ritiene risolto il rapporto, e gli eredi dovranno provvedere alla costituzione di un nuovo rapporto.
Si evidenzia, invero, che il deposito in conto corrente è praticamente in disuso, essendo sostituito dal conto corrente.

Il contratto di deposito bancario, ai sensi dell'art. 1834 c.c., è il contratto in virtù del quale, a fronte del deposito di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà essendo tenuta a restituirla nella stessa specie.

monetaria alla scadenza pattuita (contratto di deposito bancario vincolato) o a richiesta del depositante con l'osservanza del periodo di preavviso pattuito o di quello necessario secondo gli usi (contratto di deposito bancario libero).

Il contratto di deposito bancario può, poi, essere semplice e, cioè, senza la facoltà per il depositante di variare l'ammontare della somma depositata o a risparmio, con la previsione della predetta facoltà in favore del depositante.

E', poi, possibile concludere un contratto di deposito bancario in conto corrente che è un contratto di deposito bancario a risparmio cui si affianca la cosiddetta convenzione d'assegno.

A seguito e per effetto della conclusione di un contratto di deposito bancario, la banca può, ai sensi dell'art. 1835 c.c., rilasciare un libretto di deposito a risparmio; in tal caso i versamenti e i prelevamenti devono essere annotati sul libretto.

Il libretto di deposito può essere nominativo o al portatore (è, peraltro, anche possibile il rilascio di un libretto nominativo al portatore).

Ove il libretto sia al portatore (anche se nominativo), ai sensi dell'art. 1836 c.c., la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante.

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