Il mandato di credito, previsto dall'art.1958 cod.civ. corrisponde all'accordo con il quale una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito ad un terzo, in nome e per conto proprio.
In questo caso colui che ha dato l'incarico risponde come un fideiussore di un debito futuro.
La parte che conferisce l'incarico viene appellata garante o mandante, colui che fa credito al terzo si chiama invece promittente o mandatario.
Una volta che l'incarico è stato accettato il mandatario non può rinunziarvi, mentre il mandante può revocarlo.
La causa della figura è peculiare. Da un lato è indubbia la funzione creditizia che lo schema in esame viene in senso lato ad assumere: essa indubbiamente agevola la concessione di un finanziamento al soggetto terzo rispetto alla pattuizione.
E' in relazione a tale funzione che il mandato di credito è stato assimilato alla fidejussione
nota1.
In esito al conferimento del mandato, il quale rimarrebbe in sé e per sé distinto ed autonomo, si determinerebbe il perfezionamento di due ulteriori distinti rapporti: a) una fidejussione tra il mandante ed il mandatario, b) un rapporto afferente ad un contratto di finanziamento tra mandatario finanziatore e terzo (rispetto al mandato di credito). L'art.
1958 cod.civ. usa tuttavia la fidejussione al solo fine di evocarne gli effetti, senza che l'interprete sia autorizzato a ritenere a tutti i costi che la figura in esame ne determini a tutti i costi l'insorgenza
nota2 .
Secondo un'altra tesi si tratterebbe invece di un contratto preliminare unilaterale a favore di terzo
nota3. Il mandato di credito determinerebbe l'obbligazione del mandatario in ordine alla successiva stipulazione di un contratto con il quale viene concesso credito ad un terzo. Questa costruzione deve essere respinta, perché non risulta che il terzo possa vantare nei confronti del mandatario un autonomo e proprio diritto a conseguire la stipulazione di un contratto di finanziamento. Il mandatario invero risponde nei soli confronti del mandante, non avendo il terzo titolo alcuno per rivolgergli richieste
nota4.
Il nodo essenziale della stipulazione pare piuttosto costituito dal rapporto tra mandante e mandatario il quale assume l'incarico di concedere credito al terzo.
Secondo un'opinione il mandato di credito sarebbe pertanto riconducibile alla figura generale del mandato nota5 , del quale costituirebbe una variante specifica: non a caso l'art.
1958 cod.civ. fa menzione di conferimento di un incarico, analogamente alla disposizione di cui all'art.
1703 cod.civ.
Il mandato di credito possiede tuttavia caratteri speciali rispetto al mandato ordinario: l'oggetto dell'attività può soltanto consistere nel fare credito al soggetto indicato dal mandante.
L'efficacia del medesimo è tale da determinare la nascita di un'obbligazione fidejussoria a carico del mandante. In questo senso è soprattutto l'elemento dell'interesse del mandante che deve essere considerato
nota6 .
Se la cura dell'interesse altrui, nonchè la alienità dell'affare sono elementi tipici del mandato, nel mandato di credito sembrerebbero invece essere assenti questi aspetti: il mandatario che fa credito al soggetto indicato dal mandante pone in essere un'attività che sia formalmente sia sostanzialmente è a lui medesimo riconducibile e produttiva di effetti. Ciò anche se occorre osservare che di norma deve pur sempre sussistere un interesse personale del mandante che lo induce ad assumere la responsabilità di fidejussore allo scopo di garantire il soggetto finanziato.
In considerazione di questo aspetto appare preferibile l'impostazione che conferisce importanza alla causa tipica, propria della figura in esame che, d'altronde, viene in considerazione nel codice civile come specie contrattuale autonoma
nota7. Le notevoli analogie rispetto al mandato potranno al più rendere applicabili in via analogica al mandato di credito le disposizioni dettate per il primo. Non si può dimenticare anche il riferimento alla disciplina della fidejussione, in quanto compatibile, per quello che concerne la responsabilità del mandante nei confronti del mandatario per l'eventuale insolvenza del terzo al quale sia stato concesso il credito.
Note
nota1
Torrente-Schlesinger,
Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.646.
top1nota2
Simonetto, voce
Mandato di credito, in N.sso Dig. It., 152.
top2nota3
Lomeo-D'ippolito,
Il mandato di credito come contratto ad effetti preparatori, in Riv.Not., 1969,325.
top3nota4
Ferrero-Benatti, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, p.1770.
top4nota5
Barbero,
Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.790. Contra Graziani, Il mandato di credito, in Studi di dir. civ. e comm., Napoli, 1953, p.113, per il quale nel mandato di credito fa difetto l'elemento dell'agire del promittente per conto del promissario.
top5nota6
Così Ferrero-Benatti, cit., 1769.
top6nota7
Bozzi,
La fideiussione, le figure affini e l'anticresi, in Trattato di dir.priv. dir. da Rescigno, XIII, Torino, 1985, p.275 e Fragali,
Della fideiussione, in Comm.cod.civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, p.542.
top7Bibliografia
- BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
- FERRERO-BENATTI, Torino, Comm. Cendon, IV, 1999
- FRAGALI, Della fideiussione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1962
- LOMEO-D'IPPOLITO, Il mandato di credito come contratto ad effetti preparatori, Riv. Notariato, 1969
- SIMONETTO, Mandato di credito, N.sso dig.it., 1957