Nozione e causa del contratto di somministrazione



L'art. 1559 cod.civ. descrive la somministrazione come "il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo , a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose".

La causa del contratto di somministrazione può pertanto essere individuata nello scambio tra prestazioni periodiche o continuative verso la corresponsione di un prezzo in denaro nota1.

Quello che più conta è porre in luce che le singole prestazioni, pur potendo essere distinte l'una rispetto all'altra (nel caso di periodicità, non in quello di continuatività) evidenziando una autonomia dal punto di vista materiale, sono invece avvinte da una considerazione unitaria nell'ambito funzionale del contratto, dal momento che soltanto nella globalità di esse è possibile realizzare l'intento pratico che i contraenti si sono riproposti nota2. Se la società Alfa si è obbligata nei confronti della società Beta a fornire ogni dieci giorni una certa quantità di combustibile per rifornire un altoforno che deve funzionare ininterrottamente è chiaro che soltanto la continuità delle prestazioni può realizzare lo scopo programmato. Non si intende cioè soddisfare un'esigenza episodica del somministrato che, diversamente, avrebbe stipulato una singola fornitura, un singolo acquisto di materiale. In questo appunto la somministrazione si distingue dalla vendita, anche quando quest'ultima dovesse dedurre una pluralità di consegne ripartite.

Notevole rilevanza possiede il modo di disporre dell'art.1570 cod.civ., ai sensi del quale alla somministrazione si può fare applicazione, previa valutazione di compatibilità con le disposizioni specificamente per essa dettate, anche delle regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni. Per questa via si evidenzia un evidente aspetto composito della causa tipica del contratto, che viene a combinarsi variamente con la vendita, la locazione, l'appalto, etc. nota3 .

Non può essere escluso che la somministrazione abbia ad oggetto erogazioni che non rinvengano da parte del somministrato un corrispettivo (somministrazione gratuita): in questa ipotesi si avrà a che fare con una negoziazione atipica che assumerà le connotazioni della donazione (somministrazione di consumo) ovvero del comodato (somministrazione d'uso).

Note

nota1

Cottino, Del contratto estimatorio e della somministrazione, in Comm.cod.civ., Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.80 e Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, 1960, p.232.
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nota2

Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.276.
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nota3

In questo senso Cagnasso, La somministrazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.411, il quale precisa che il modo di disporre della norma non fa venir meno l'autonomia del contratto di somministrazione, semplicemente consentendo che le concrete stipulazioni possano essere caratterizzate da una disciplina eterogenea in dipendenza della natura delle prestazioni oggetto della somministrazione. Tale natura sarebbe idonea ad influire anche sull'elemento causale, sicché si potrebbe parlare di una "causa complessa, costituita da elementi costanti ed elementi variabili" (così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 232).
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Bibliografia

  • CAGNASSO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, 1984
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • GIANNATASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIV, t. 1, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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