Convenzione di lottizzazione: la causa




Parlare di elemento causale in riferimento alla convenzione di lottizzazione, contrassegnata da una forte asimmetria delle posizioni dei contraenti, appare sicuramente arduo. E' infatti il caso di sottolineare come, a fronte della situazione del privato che si trova vincolato all'esecuzione delle prestazioni e/o delle attribuzioni traslative pattuite, la parte pubblica si trova in una condizione giuridica sui generis. La permanenza in capo a quest'ultima di tutti i poteri a lei conferiti dalla legge allo scopo di perseguire il superiore interesse pubblico, in ordine alla modificazione degli strumenti urbanistici vigenti ed alla conseguente possibilità che di riflesso l'attività edificatoria dei lottizzanti abbia a subire restrizioni rispetto a quanto convenuto, non possono non influenzare la considerazione dell'essenza di tali strumenti nota1. In via di definizione, si può riferire della convenzione di lottizzazione come di quel contratto la cui causa consiste nella sottoposizione delle parti private ad una serie di prescrizioni aventi natura anche reale (qualificabili come servitù) e di obbligazioni di varia natura (di facere, in riferimento all'esecuzione di specifiche opere di urbanizzazione, di trasferire porzioni di area urbanisticamente qualificate) a fronte del rilascio da parte del Comune di provvedimenti concessori idonei a consentire l'edificazione dei fabbricati conformemente alle indicazioni del piano di lottizzazione ed agli elaborati progettuali conseguenti. Il tutto sulla scorta del presupposto dell'invarianza degli strumenti urbanistici generali, la cui eventuale modificazione darebbe titolo all'amministrazione di negare legittimamente il rilascio dei detti provvedimenti. Il tema sarà oggetto di specifica disamina con riferimento alla disciplina delle sopravvenienze. Qui giova comunque rilevare come il detto evento sia in grado di alterare il nesso sinallagmatico che contrappone le due posizioni contrattuali. La sopravvenuta impossibilità della prestazione a carico del Comune non potrà non indurre una carenza funzionale dell'elemento causale, ciò che condurrà alla risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta (così Cass. civile, sez. I, 580/85 ).

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Note

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E' infatti costante insegnamento giurisprudenziale che, in relazione a detta dinamica, si verifichi la degradazione del diritto soggettivo dei lottizzanti al rango di mero interesse legittimo, dovendo la parte privata che intenda ottenere il risarcimento del danno preventivamente ottenere l'annullamento del provvendimento amministrativo modificativo della precedente situazione urbanistica.
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