Il contratto atipico con il quale viene posta in essere una garanzia autonoma o a prima richiesta può assumere varie caratteristiche. Esso può avere lo scopo di sostituire il deposito cauzionale che viene richiesto allo scopo di garantire il mantenimento di un'offerta di contrattazione (c.d. bid bond: es. in un pubblico appalto), la finalità di assicurare l'esatto adempimento, la buona esecuzione di una determinata prestazione (c.d. performance bond) ovvero ancora la restituzione di una somma di denaro versata da una parte quale anticipato pagamento (c.d. repayment bond)
nota1.
Appare evidente che, in un certo senso, parlare di garanzia autonoma può evocare un concetto contraddittorio. In tanto è possibile parlare di garanzia, in quanto vi sia un obbligazione, da considerarsi principale, rispetto alla quale la garanzia possa operare rafforzando la tutela di una delle parti. Perciò un contratto volto a dar vita ad una garanzia in tutto e per tutto autonoma non è ipotizzabile.La locuzione "causa autonoma di garanzia" vuole in realtà manifestare, per lo meno nell'ambito dei rapporti tra garante e creditore, una spiccata impermeabilità, tale da impedire che il garante possa opporre al creditore una serie di eccezioni volte a paralizzare o differire l'adempimento della propria prestazione di garanzia
nota2.
Ecco allora che, così ridimensionata la portata dell'autonomia (che non è invece tale per quanto attiene il rapporto tra garante e debitore), è possibile comprendere in che senso la pattuizione in esame possa essere considerata negozio astratto.
Si dice talvolta che il contratto autonomo di garanzia sia connotato dall'astrattezza
nota3 perché, facendo difetto il requisito dell'accessorietà rispetto al rapporto causale sottostante, il garante sarebbe tenuto all'adempimento per il solo fatto della sua obbligazione. Questa asserzione è vera soltanto in parte, precisamente nel senso che la connessione causale rispetto all'obbligazione principale non può essere fatta valere dal garante allo scopo di non rispondere nei confronti del creditore. Non vale tuttavia in riferimento al nesso che si pone tra obbligazione principale ed obbligazione di garanzia
nota4.
Se la prima fosse nata da un contratto nullo il garante sarebbe comunque tenuto a pagare il creditore. Successivamente il garante si rivarrebbe sul garantito in via di regresso. Il garantito a propria volta potrà agire nei confronti del creditore garantito, parte del rapporto fondamentale proprio in forza della nullità del contratto dal quale trae origine.
Si può anzi dire che in tanto esista la causa del contratto autonomo di garanzia, in quanto vi sia la possibilità di far valere, sia pure nel delineato modo indiretto, il vizio del rapporto fondamentale
nota5.
Ecco allora che, chiarita la (relativa) autonomia della figura in esame, può essere respinta l'opinione (oggi minoritaria e superata)
nota6 in base alla quale il contratto autonomo di garanzia non corrisponderebbe ad uno schema accoglibile, tenuto conto dell'inefficienza di una promessa unilaterale vincolante per il promittente in difetto di un espressa previsione della legge (art.
1987 cod.civ. ).
L'elemento causale delle convenzioni variamente intese a porre in essere una garanzia autonoma può essere individuato nella maggior sicurezza del credito della parte garantita: il garante non potrà opporre a quest'ultima alcuna eccezione attinente al rapporto principale. Si tratta, in particolare, di una maggior sicurezza rispetto a quella che si può ottenere stipulando una fidejussione, nella quale rimane pur sempre un ambito di eccezioni fondate sul rapporto principale volte a paralizzare la richiesta del creditore garantito
nota7.
Quanto detto non esclude naturalmente che, come per tutti i contratti tipici, sia rinvenibile, in concreto, un difetto di causa.
La mancanza dell'elemento causale non dovrebbe già rinvenirsi nella nullità del contratto dal quale scaturisce l'obbligazione da garantire, bensì nella originaria inesistenza del medesimo
nota8. Si pensi al caso in cui Tizio stipuli con Caio un accordo in forza del quale il primo si obblighi a garantire l'esatto adempimento di un'obbligazione scaturente da un contratto di appalto (che non si sia mai perfezionato) tra Mevio e Caio.
In giurisprudenza ormai si riconosce l'ammissibilità e la validità degli accordi in questione (Cass. Civ. Sez. III
8248/98; Cass. Civ. Sez. III
1933/94; Cass. Civ. Sez. I
12341/92), la cui stipulazione corrisponde ad una prassi largamente in uso in altri paesi. Si reputa altresì ammissibile la fidejussione che contenga la clausola "a prima richiesta" (Cass. Civ. Sez. I
10864/99), sostanzialmente consistente nella impossibilità per il garante di eccepire al creditore ogni specie di eccezione fondata sui rapporti tra esso creditore ed il debitore principale
nota9. Occorre in ogni caso osservare che non risulta decisivo, al fine della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, l'utilizzo della espressione "a prima richiesta" o simili,
essendo piuttosto determinante la relazione di indipendenza tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia (Cass. Civ. Sez. I
8324/01).
Note
nota1
Analogamente Calderale,
Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Bari, 1989, p.181.
top1nota2
Bianca,
Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.513.
top2nota3
De Nictolis,
Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998, p.76.
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Si dice anche (Franceschetti-De Cosmo,
I singoli contratti, Napoli, 1998, p.618) che il contratto autonomo di garanzia è autonomo nei rapporti tra garante e creditore, ma è accessorio nei rapporti tra garante e fideiussore.
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Analogamente Cimatti,
In tema di accessorietà del Garantievertrag, in Responsabilità civile e previdenza 1992, p.730, per il quale un certo nesso tra negozio di garanzia e negozio principale deve pur sempre esistere, perché il rapporto di garanzia, per definizione, non può avere una autonomia assoluta, ma presuppone sempre un rapporto da garantire.
top5nota6
Lanzillo,
Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale, in Contratto e impresa, p.309-355.
top6nota7
Proprio questa attitudine a garantire una maggiore sicurezza ha fatto ritenere ad alcuni che il contratto autonomo di garanzia avrebbe una funzione assicurativa (in questo senso Bonelli, Le garanzie bancarie nel commercio internazionale, in Dir.del commercio internazionale, 1987, p. 144) o indennitaria (Laudisa,
Garanzia autonoma e tutela giurisdizionale, Milano, 1993, p. 99). In realtà occorre notare che il fine principale della garanzia è di facilitare la concessione di un credito e solo in via secondaria viene realizzata l'eliminazione del rischio della inattuazione del rapporto obbligatorio; invece nella assicurazione il fine principale è proprio l'eliminazione del detto rischio per il soggetto assicurato. Sembra perciò preferibile la tesi secondo cui al contratto autonomo di garanzia le parti intendono assegnare uno scopo di garanzia, giacché nella stipulazione viene effettuata la
expressio causae, viene cioè fatta menzione del rapporto sottostante e, in relazione ad esso, viene dichiarata l'assunzione di garanzia con la limitazione delle eccezioni opponibili (Cimatti, cit ., p.730 e Pontiroli,
Le garanzie autonome ed il rischio del creditore. Un contributo alla lettura del sistema, Padova, 1992, p.74).
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Così anche De Nictolis, cit., p.80, per la quale "la garanzia incontra il suo limite nell'esigenza di assicurare la soddisfazione di un credito del beneficiario; se il beneficiario no è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante, viene meno la causa dell'attribuzione patrimoniale".
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Così Benatti, voce
Il contratto autonomo di garanzia, in Nuovo Dig.It., Appendice III, Torino, 1982, p. 918, per il quale l'inserzione di una clausola "a prima richiesta" non è sufficiente a trasformare una fideiussione in un contratto autonomo di garanzia.
top9Bibliografia
- BENATTI, Il contratto autonomo di garanzia, Torino, Nuovo Dig.it. Appendice, III, 1982
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
- BONELLI, Le garanzie bancarie nel commercio internazionale, Dir. del commercio internazionale, 1987
- CALDERALE, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Bari, 1989
- CIMATTI, In tema di accessorietà del Garantievertrag, Responsabilità civile e previdenza, 1992
- DE NICTOLIS, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998
- FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
- LANZILLO, Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale, Contratto e impresa
- LAUDISA, Garanzia autonoma e tutela giurisdizionale, Milano, 1993
- PONTIROLI, Le garanzie autonome ed il rischio del creditore. Un contributo alla lettura del sistema, Padova, 1992