L'olografia



L'olografia è il carattere saliente del testamento olografo: essa consta della scritturazione per intero di mano del testatore. Tale scritturazione può essere effettuata per il tramite di qualsiasi strumento che si palesi idoneo: una penna, un pezzo di gesso, un oggetto di punta acuminata tale da poter incidere su una superficie nota1. Il supporto documentale a propria volta può corrispondere a materiale di vario genere: carta, legno, addirittura la pietra nota2.

Le concrete difficoltà di dare pubblicazione ad un testamento scritto sulla parete di roccia di una montagna non devono trarre in inganno: sarebbe indubbiamente valido anche il testamento così redatto. D'altronde risulta possibile pubblicare anche il testamento che sia andato distrutto (es.: in esito ad un violento incendio) poiché il tenore letterale di esso può venir ricostruito anche per mezzo di testimoni.

Deve considerarsi valido testamento il cosiddetto testamento epistolare (vale a dire sotto forma di lettera) a condizione che sia stato manoscritto, datato e sottoscrittonota3. Analogamente occorre riferire del testamento nel quale il testatore abbia compiuto aggiunte, anche successive rispetto all'originaria compilazione nota4, nonché del testamento scritto su più fogli staccati l'uno rispetto all'altro. In questo caso occorre, tuttavia, che fra detti fogli esista un legame evidente e che possa parlarsi di sottoscrizione in senso proprio, vale a dire di una firma apposta in calce, al termine delle disposizioni nota5 ( Cass. Civ. Sez. II 4329/79 ).

In dottrina nota6 si reputa che il requisito dell'autografia sia connotato da due distinti caratteri:
  1. la personalità;
  2. l'abitualità. Con il primo termine si intende alludere alla sicura provenienza del negozio testamentario da parte del testatore; con il secondo (che a ben vedere consiste in una specificazione del primo) si indica che la grafia deve essere quella usualmente adoperata dal testatore (Cass. Civ. Sez. II 8899/94 ).

Tuttavia se è vero che devono ritenersi nulle, a cagione del difetto del requisito della personalità, le scritture che non siano state redatte di mano del testatore o perché scritte con l'ausilio di mezzi meccanici o con l'intervento di terzi (scritturazione a macchina, per mezzo di stampante, su modulistica prestampata) nota7 rimane da chiarire l'importanza dell'utilizzo di un segno grafico inusitato da parte del testatore. Così anche l'utilizzo dello stampatello, che può essere critico sotto il profilo della riproducibilità anche da terzi, non induce invalidità ogniqualvolta si possa dar conto della sua fruizione da parte del testatore. E' stato comunque rilevato come la legge non proibisca l'uso di tale stile grafico (Cass. Civ., Sez. II, 31457/2018).

Il problema non è però quello della oggettiva straordinarietà dello stile (es.: l'utilizzo di caratteri estremamente elaborati, di un alfabeto straniero quale il cirillico o di ideogrammi) nota8, bensì quello della soggettiva non corrispondenza dello stile rispetto a quello del testatore.

Che cosa dire del testamento redatto in modo tale che la grafia assuma uno stile assolutamente diverso da quello solito (ed unico conosciuto) del testatore? Si tratta di un problema di prova: a fronte dell'insorgenza di una forte presunzione di falsificazione del documento si potranno sicuramente opporre strumenti probatori atti a dar conto del contrario. Si pensi a Tizio e Caio che siano stati spettatori dell'operazione di stesura della scheda testamentaria da parte del suo autore il quale abbia voluto deliberatamente compilarla facendo uso di uno stile di scrittura a lui del tutto estraneo.

Specialmente critico è il tema relativo al possibile intervento di un altro soggetto diverso dal testatore. Da un lato è stato deciso che, quando tale intromissione si sostanzia nella mera collaborazione meccanica del terzo (volta ad esempio a contenere il tremolio della mano dell'autore della scritturazione), il testamento è valido, non venendo meno il principio di personalità della grafia nota9 ( Cass. Civ. Sez. II 32/92). Va tuttavia rimarcato come in detta occasione l'intervento si fosse esaurito nell'aiuto alla scritturazione della sola data. Sembra peraltro prevalere un ben più severo orientamento.
E' stato infatti sostenuto, in senso contrario, che quando la mano del testatore fosse accompagnata da altra mano verrebbe meno il requisito dell'autografia (Cass. Civ. Sez.II, 5907/04 Cass. Civ., Sez. VI-II, 24882/13; Cass. Civ., Sez. VI-II, 5505/2017). Non solo, ma tale intervento esterno configurerebbe anche gli estremi del reato di falso materiale (Cass. Pen., Sez. V, 51709/2014).
Si è anche obiettato che il requisito della autografia deve essere valutato autonomamente, non potendo risolversi nella sufficienza della conformità di quanto scritto rispetto alla volontà del testatore che sia stato "aiutato" materialmente nell'attività di scritturazione (Cass. Civ. Sez. II, 3163/93). Invece non rilevano ulteriori segni grafici eventualmente apposti da terzi (quali ad esempio "testimoni" che avessero, in questa loro qualità, sottoscritto la scheda). Il testamento sarà pienamente valido, ogniqualvolta risulti comunque interamente vergato di pugno del testatore che l'abbia sottoscritto (Cass. Civ. Sez. II, 11733/02). Così anche il codicillo aggiunto da un'altra mano sarà ovviamente improduttivo di effetti, ma non farà venir meno la validità della scheda testamentaria che si palesi comunque perfettamente formata (Cass. Civ., Sez. II, 1239/12). E' stato tuttavia deciso che l'alterazione o la correzione proprio della disposizione testamentaria da parte di un soggetto estraneo, quand'anche per una sola parola, anche se con il consenso del testatore possa comportare la nullità dell'atto di ultima volontà (Cass. Civ., Sez.II, 20703/13).

Cosa concludere in riferimento ad una planimetria redatta da un terzo ed allegata alla scheda testamentaria? Quando il testatore vi abbia fatto riferimento soltanto quale migliore identificazione di un bene comunque chiaramente indicato, l'estraneità della compilazione della stessa rispetto all'intervento diretto del disponente non fa venir meno il requisito in esame (Cass. Civ., Sez. II, 4492/2014).

Note

nota1

Stolfi, Diritto civile, Il diritto delle successioni, vol. VI, Torino, 1934, p.526.
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nota2

Si ritiene, peraltro, che il supporto documentale debba possedere una idoneità a conservarsi nel tempo, cioè che abbia un effetto duraturo (Branca, Dei testamenti ordinari (artt.601-608) , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1986, p.67).
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nota3

Conforme Giannattasio, Delle successioni, in Comm.cod.civ., Torino, 1968, p.97.
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nota4

In questo caso in dottrina (Vismara, voce Codicillo, in Enc. dir., p.295) si è soliti parlare di codicillo, inteso come disposizione aggiunta al testamento con il quale si apportano aggiunte o modificazioni allo stesso. Esso, reputato ammissibile purchè autografo, datato e sottoscritto dal testatore, avrebbe le stesse forme del testamento.
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nota5

Conforme all'impostazione giurisprudenziale la dottrina: cfr. per tutti Branca, op. cit., p.69.
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nota6

Cfr.Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.444.
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nota7

Branca, op. cit., p.72.Non è detto tuttavia che qualsiasi alterazione introdotta da terzi renda invalido il testamento. E' stato deciso infatti nel senso della conservazione del valore della scheda olografa, ogniqualvolta l'intervento di alterazione susseguente (e non già coevo alla stesura dell'atto di ultima volontà) non sia tale da impedire l'individuazione della volontà del testatore (Cass. Civ. Sez.II, 26406/08 ).
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nota8

Il principio della libertà della scelta del linguaggio espressivo, in assenza di prescrizioni al riguardo, giustifica l'opinione secondo cui il testamento olografo può essere scritto in qualunque lingua o dialetto: si veda in proposito Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.38.
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nota9

Giannattasio, op. cit., p.94.
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Bibliografia

  • BRANCA, Dei testamenti ordinari (artt. 601 - 608), Bologna Roma, Comm. cod. civ. Scialoja Branca, 1986
  • BRANCA, Dei testamenti ordinari (artt. 601-608), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1986
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968
  • STOLFI, Diritto civile. Il diritto delle successioni, Torino, VI, 1934
  • VISMARA, Codicillo, Milano, Enc. dir., VII, 1960

Prassi collegate

  • Quesito n. 21-2015/A, Inghilterra – successioni: pubblicazione di testamento dattiloscritto
  • Quesito n. 12-2015/A, Australia – successioni: pubblicazione in italia di testamento dattiloscritto
  • Quesito n. 605-2014/C, Testamento scritto con bocca
  • Quesito n. 163-2006/C, Codicillo

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