La sottoscrizione è la firma che il testatore appone in calce, alla fine delle proprie dichiarazioni di ultima volontà. Requisiti essenziali della sottoscrizione sono
l'autografia, intesa come scritturazione di pugno del testatore nonché
l'apposizione al termine delle disposizioni, di modo che sia possibile concludere che l'autore si sia appropriato dell'intero contenuto delle disposizioni. In questo senso una firma apposta ad un certo punto del documento, alla quale facesse seguito una ulteriore parte di testo non potrebbe essere ritenuta valida
nota1. Tantomeno potrebbe essere considerata valida la sottoscrizione apposta soltanto sulla busta o sul plico contenente la scheda testamentaria (Cass. Civ., Sez. VI-II,
22420/13).
Non è detto tuttavia che la firma marginale del testatore non possa essere considerata ai fini della validità. Occorre tuttavia un qualche indice che chiarisca la volontà di appropriarsi delle volontà di cui alla scheda. Si pensi all'assenza di spazio per poter sottoscrivere o all'esistenza di un qualche segno di riconnessione della firma alla parte terminale delle manifestazioni di volontà. Difettando questi elementi il testamento non potrà sottrarsi ad una censura di nullità (Cass. Civ. Sez.II,
16186/03; Cass. Civ., Sez. II,
14119/2014). In ogni caso il giudizio inteso ad acclarare il difetto di autenticità della sottoscrizione non può prescindere dall'analisi dell'originale del documento (Cass. Civ. Sez.II,
1903/09). Stante il riferito criterio cardinale, non risulta essenziale la contestualità cronologica della compilazione della scheda testamentaria in ogni sua parte, compresa la sottoscrizione. Così sarebbe possibile addirittura che quest'ultima fosse stata apposta in un tempo antecedente rispetto all'elaborazione delle volontà del testatore (Cass. Civ., Sez.II,
25845/08).
Non occorre inoltre l'indicazione precisa dei dati anagrafici del soggetto: è sufficiente che siano indicati estremi che rendano comunque identificabile l'autore senza possibilità di equivoco (si pensi all'uso di uno pseudonimo con il quale il testatore si faceva abitualmente chiamare ovvero l'uso di diminutivo, di vezzeggiativo
nota2, oppure l'indicazione del rapporto di parentela usato in un testamento in forma di lettera indirizzata ai soggetti in relazione ai quali tale rapporto assume un senso: es. "vostro padre" in una missiva indirizzata ai figli: Cass. Civ. Sez. II
11504/92).
Non ha rilevanza che la sottoscrizione sia illeggibile se essa corrisponde comunque
all'usuale modalità di sottoscrizione del testatore
nota3.
Tornando al caso in cui la sottoscrizione sia stata apposta nel corpo delle disposizioni (ma occorrerebbe parlare di semplice firma e non già di sottoscrizione che, come suggerisce l'etimo, corrisponde unicamente a quella firma che sia stata apposta in calce alla scrittura), se da un lato si può dire che ciò implichi l'invalidità del testamento, dall'altro non si può escludere che siffatto segno valga a conferire efficacia alle disposizioni che la precedono. Questo almeno ogniqualvolta le disposizioni possano essere considerate autonomamente, in sé e per sé come testamento, indipendentemente dalle disposizioni che seguono, prive di sottoscrizione
nota4.
Quale effetto ha la sola firma apposta marginalmente?
Di per sé essa vale ad impedire nei fogli intermedi la sostituzione. Secondo un'opinione
nota5 la forma marginale potrebbe valere come sottoscrizione quando la pagina sulla quale è stata apposta sia quella finale e sulla stessa non vi fosse spazio sufficiente al termine onde consentire l'apposizione della sottoscrizione finale.
Note
nota1
Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.809.
top1nota2
Astraldi, Le nullità formali del testamento olografo, Padova, 1932, p.177.
top2nota3
Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.160.
top3nota4
Branca, Dei testamenti ordinari (artt.601-608 ) , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1986, p.93.
top4nota5
Cicu, Luogo della sottoscrizione del testamento olografo, in Giur.it., vol.I, t.1,1948, p.5.
top5Bibliografia
- ASTRALDI, Le nullità formali del testamento olografo, Padova, 1932
- BRANCA, Dei testamenti ordinari (artt. 601-608), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1986
- CICU, Luogo della sottoscrizione del testamento olografo, Giur. it., I, 1948
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
- MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994