Utilizzo di testamento apocrifo: non sussiste il reato di truffa, ma solo quello di falso. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 15666 del 9 aprile 2019)
Il falso negozio mortis causa non induce alcun atto dispositivo patrimoniale da parte di terzi, ma è autosufficiente nella produzione degli effetti in capo all'erede, che acquista solo in virtù del rapporto di successione. Non si configura strutturalmente, pertanto, il reato di truffa, che postula un arricchimento in virtù di un atto dispositivo determinato dal mendacio, nel caso di specie insussistente, mentre il disvalore della condotta resta interamente assorbito dalla falsità testamentaria.